Le segreterie Nazionali e territoriali di Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil ed il Coordinamento Nazionale di MBDA Italia, nella giornata di ieri 17 febbraio, congiuntamente all’azienda, hanno sottoscritto l’accordo sullo smart-working, post fase emergenziale.
L’accordo prevede che lo smart working diventi una modalità estesa e definitiva, alternativa e non sostitutiva al lavoro in azienda, superando, l’idea che questo strumento sia servito esclusivamente per provvedere al distanziamento sanitario durante la pandemia, per una ampissima fascia dei lavoratori di MBDA Italia, con un massimo di 8 giornate al mese, concordate con il proprio responsabile di reparto e HR di riferimento, mantenendo i diritti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale dei metalmeccanici e dagli accordi integrativi.
Le giornate non svolte mensilmente dal lavoratore in smart - working, non potranno essere cumulate con le giornate del mese successivo.
L’adesione allo smart- working avverrà esclusivamente su base volontaria e l’attivazione dello stesso è subordinata alla firma dell’accordo individuale tra dipendente e azienda che recepisce tutti i punti contenuti nell’accordo.
Nello svolgimento dell’attività lavorativa in smart - working, il dipendente può scegliere liberamente il luogo, non fuori dal territorio nazionale, dal quale prestare la sua attività.
Il dipendente non ha vincoli di orario e la durata dell’orario di lavoro non è né misurata, né predeterminata, e può essere determinata dal dipendente, fermi i limiti di durata massima così come disciplinato dal CCNL metalmeccanico ( 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali) , tenendo saldo l’istituto della flessibilità in ingresso di due ore.
Nell’ottica di promuovere il benessere e la conciliazione di vita e di lavoro dei dipendenti favorendo il rispetto del confine tra gli spazi personali e quelli professionali, al dipendente non è richiesto di rendere la propria prestazione lavorativa dalle ore 19,00 alle ore 7,45 (diritto alla disconnessione).
Durante il periodo di disconnessione non è richiesto al dipendente lo svolgimento della prestazione lavorativa e, quindi, la lettura delle e-mail, la ricezione delle telefonate aziendali, l’accesso e la connessione al sistema informatico aziendale.
Durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in smart - working, non potranno essere richieste o autorizzate, da parte del responsabile diretto, maggiori prestazioni di lavoro.
I trattamenti economici e normativi in modalità smart-working saranno quelli previsti dal CCNL Industria metalmeccanica e dagli accordi di Gruppo.
Al lavoratore che sceglierà la modalità in smart-working sarà fornita adeguata informazione/formazione preventiva per il corretto utilizzo di attrezzature e postazioni di lavoro, i rischi generali derivanti con riferimento alla tutela della salute, corredata da apposita documentazione.
L’accordo è un accordo sperimentale, avrà durata di un anno e le parti hanno previsto incontri quadrimestrali di verifica dell’andamento e dell’applicazione dello strumento stesso.
Come FIOM Nazionale riteniamo positivo il risultato raggiunto, che consente di definire, alla fine di un periodo emergenziale, una modalità lavorativa che rende esigibile uno strumento pattiziamente concordato con il Sindacato, conciliando tempi di vita e di lavoro, mantenendo i diritti e le condizioni previsti dalle norme contrattuali, non lasciando all’azienda la gestione dello strumento in maniera unilaterale.
Fiom-Cgil nazionale
Roma, 18 febbraio 2022