Diritto del lavoro è un accostamento di parole che dice troppo e, al tempo stesso, troppo poco.
Dice troppo, perché è provvisto di forza mitopoietica sufficiente per leggervi la sintesi descrittiva di un’epopea sociale che si sarebbe chiusa con la nascita di un diritto cui il lavoro darebbe nome e ragione. Un’epopea che, viceversa, non c’è mai stata. Semplicemente, è dato identificare il momento fondativo di questo ramo dell’ordinamento – e della stessa modernità – in quello, varabile a seconda dei paesi, in cui il capitale consentì al lavoro di rompere un millenario silenzio a condizione di metabolizzare il divieto di alzare troppo la voce. Per questo, secondo Gérard Lyon-Caen, “le droit du travail est mal denommé: il est proprement le droit du capital”.
Non che il giurista d’oltralpe fosse realmente interessato al cambiamento del nome. Infastidito dalla superficialità di parlanti troppo ingenui o troppo furbi, si proponeva soltanto di mettere in risalto che l’espressione convenzionale non designa qualcosa di ontologicamente progressista, perché si tratta di un diritto che non può essere del lavoro più di quanto sia del capitale. Infatti, sapeva benissimo che non meriterebbe di figurare nel dizionario dei falsi amici, di quei lemmi cioè che, malgrado la forte somiglianza fonetica, acquistano significati differenti passando da una lingua ad un’altra: in questo caso, passando dal linguaggio dei laureati in giurisprudenza al linguaggio dei comuni mortali. Anche secondo lui non meriterebbe una sorte mortificante come questa, perché non gli sfuggiva come il lavoro, nonostante il divieto di alzare troppo la voce, una certa libertà espressiva non abbia mai smesso di rivendicarla e, non appena possibile, l’abbia esercitata. Anche il lavoro, dopotutto, ha compiuto le sue brave trasgressioni. E ciò perché il processo di formazione del diritto che ha preso il nome dal lavoro è strutturalmente compromissorio. Del resto, la storiografia più avveduta ne ricostruisce il percorso evolutivo come un continuum di rotture e restaurazioni. Lo stesso Lyon-Caen ne parlava come della tela della sposa di Ulisse: questo ramo del diritto, diceva,“c’est Pénélope devenue juriste”.
Diritto del lavoro, però, è anche un’espressione reticente. Per molto tempo, infatti, ai miei studenti ho insegnato che quello del lavoro è il diritto dei lavoratori dipendenti tendenzialmente stabili. Per questo, del lavoro autonomo – il cui archetipo è delineato da una manciata di parsimoniose disposizioni contenute nel codice civile – mi occupavo soltanto per segnalare come gli esclusi dalla tutela premessero sulle frontiere del diritto del lavoro. Non senza successo, peraltro, commisurato alla condivisione di una specie di cultura del sospetto da parte di operatori giuridici, segnatamente giudici di merito, persuasi che lavorare senza padrone fosse ormai diventata un inutile mito. Il sospetto era che gli imprenditori fossero gente di pochi scrupoli e molto talento truffaldino dedita ad appropriarsi dei vantaggi del lavoro subordinato senza pagarne i costi. Infatti, continuavano a fioccare sentenze di giudici che, raccolte le prove dell’esistenza di simulazioni fraudolente tramate per occultare situazioni di dipendenza effettiva del soggetto che si è obbligato a prestare l’attività pattuita, dichiaravano senz’altro efficace tra le parti il contratto dissimulato con conseguente applicazione della disciplina elusa. Complessa o di routine che fosse, l’indagine giudiziaria ha sempre somigliato ad una caccia agli indizi della subordinazione, tra i quali primeggiava il dato della continuità della prestazione a favore del medesimo partner contrattuale, e i nostri giudici si erano abituati a vestirsi da detective. Incaricato di ricostruire come fossero andate effettivamente le cose tra le parti, il giudice si serviva di indicatori empirici con la convinzione che, sebbene nessuno di essi fosse da solo sufficiente a dedurre che il lavoratore non possedeva il quantum di autonomia coessenziale col tipo di contratto che aveva stipulato, tutt’insieme svelavano una situazione di dipendenza assimilabile a quella che la normativa elusa presuppone. Per quanto grossolana, la cultura del sospetto è stata tutt’altro che sterile e innocua. Tant’è che, ad un certo punto, è sembrata espressione di un favor iuris (vincolante ed invece inesistente) a classificare i rapporti di lavoro nella categoria della subordinazione. In sintesi, minacciava la stessa agibilità del contratto di lavoro autonomo. Infatti, nel corso degli anni ’70 ai miei studenti ho dovuto raccontare che il legislatore, percependo l’esigenza di un restauro conservativo del contratto d’opera, era intervenuto per garantirne la genuinità anche nell’ipotesi in cui le parti convenissero che il lavoratore agirà come il più subordinato dei lavoratori autonomi e, nel contempo, come il più autonomo dei lavoratori subordinati – ossia, come dicono gi operatori giuridici, sia un para-subordinato.
E’ una metamorfosi che si compie allorché il contratto di scambio tra la realizzazione dell’opus e il corrispettivo istituisce rapporti di “collaborazione” non solo “prevalentemente personale”, ma anche “continuativa e coordinata”. In seguito all’opzione legislativa di manutenzione straordinaria di questo tipo contrattuale, numerose situazioni provviste di requisiti che, coi parametri della cultura del sospetto, sarebbero stati sufficienti per ricondurle alla categoria del lavoro subordinato restano nella categoria opposta. Quindi, il giro di parole usato dal legislatore non identifica un tertium genus. Infatti, l’ibridismo non comporta che una limitata equiparazione al trattamento spettante al lavoro subordinato. Come dire: anziché segnare una tappa della tendenza espansiva del diritto del lavoro, è dato parlarne tutt’al più come di una innovazione genericamente (e moderatamente) pro labour.
Sarebbe toccato agli studenti che hanno frequentato i cicli delle mie lezioni tenuti dalla fine degli anni ’80 in poi ascoltare la narrazione degli effetti del passaggio al post-industriale. Infatti, è a loro che ho trasmesso nozioni sempre meno univoche e sempre più imprecise via via che si consolidava un diverso modo di organizzare il sistema produttivo e si espandeva l’egemonia culturale che esso era in grado di esercitare. Insomma, non potevo tacere che al diritto del lavoro, cresciuto avvitandosi su se stesso, veniva tolta la soddisfazione di godersi in pace la stagione della maturità. Una maturità che aveva raggiunto allorché aveva potuto esibire di sé l’immagine di un sistema normativo che, ribadita la marginalità del lavoro autonomo, esprimeva una pronunciata ostilità nei confronti della precarietà a vantaggio della stabilità, della flessibilità a vantaggio della rigidità, dell’individuale a vantaggio del collettivo. In questa maniera, con passabile coerenza era riuscito ad ispirarsi al principio generale per cui ogni contratto tipico ha la sua disciplina tipica. Infatti, il contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, sottoposto a regole tendenzialmente uniformi e sindacalmente protetto, veniva considerato il prototipo delle discipline dei rapporti contrattuali in cui si effettua lo scambio tra lavoro e retribuzione. In breve, era diventato la stella polare del diritto del lavoro legificato, giurisprudenziale e negoziato in sede sindacale.
E’stato bello, ma è durato poco.
Infatti, il diritto che dal lavoro prende il nome smetterà in fretta di prodigarsi per la soppressione di uno dei termini delle antitesi a beneficio dell’altro, ossia per la dominanza dei valori evocati dal termine privilegiato (subordinazione, stabilità, rigidità, collettivo). Il fatto è che i suoi stessi concetti-base, subordinazione e autonomia, si erano logorati, perdendo la nettezza che ne generava l’antinomia e – saltati, uno ad uno, i restanti riferimenti culturali che ne determinavano l’identità – ha visto allargarsi a dismisura l’area dei rapporti di lavoro d’incerta qualificazione giuridica. Non che si fosse smarrita la nozione di bianco e di nero. Il fatto è che prevaleva il grigio, perché i termini delle diadi stavano esaurendo la loro vitalità. In conseguenza, ecco il punto, il diritto del lavoro andava ripensato per triadi. Persino subordinazione e autonomia compongono una diadi che, se una volta rinviava a totalità contrapposte tendenti ad elidersi, con crescente frequenza si richiama a situazioni che si collocano lungo una medesima linea continua rappresentabili con la formula “né né”, anziché “aut aut”. Segno che si era venuto formando uno spazio intermedio ricco di sfumature e la sua espansione era all’origine dell’obsolescenza di ogni dicotomia e dell’inutilizzabilità della logica ultimativa che la percorre.
Di per sé, lo schema di ragionamento non è spiazzante. Anzi, è familiare ad operatori giuridici educati a pensare che, per individuare il soggetto protetto dal diritto del lavoro, sia decisivo accertare le modalità della prestazione lavorativa esigibile per contratto.
La premessa da cui muovere è che, in base all’art. 2094 c.c., è considerabile subordinato il lavoratore tenuto ad obbedire alle disposizioni impartite da un soggetto autorizzato ad esercitare il potere di pianificare l’adempimento dell’obbligazione di lavorare, controllandone altresì l’esecuzione con intensità variabile e punendone le irregolarità. Come è evidente, i confini del lavoro disciplinabile dallo specifico corpus normativo cui dà il nome vengono disegnati in maniera da ricomprendervi certamente quello del lavoro dell’operaio manifatturiero che costituiva il referente della prima legislazione sociale; ma la nozione di subordinazione venne immediatamente decontestualizzata dai primi interpreti. Il che ha finito per assegnare al diritto del lavoro un orizzonte di senso per cui quello che deve mediare è non tanto un conflitto d’interessi quanto piuttosto un conflitto di ruolo tra chi dirige il lavoro e l’etero-diretto. Pertanto, posto che il codice civile ospita una nozione di subordinazione socialmente avalutativa nell’ampia misura in cui è depurata delle sue connotazioni classiste, ciò che determina l’applicazione del diritto del lavoro non è la subordinazione virulenta e opprimente, propria del lavoro industriale soprattutto alle origini; piuttosto, è ma una subordinazione scolorita al punto di ravvisarvi semplicemente l’accentuazione di un elemento comune ad ogni obbligazione contrattuale. La quale, vincolando il debitore, limita sempre la sua autonomia.
Usata come filtro per selezionare i soggetti protetti, la nozione è inclusiva e al tempo stesso escludente. Inclusiva perché favorisce l’annessione al territorio d’elezione del diritto del lavoro di province abitate da soggetti come i dirigenti d’azienda che realisticamente non hanno bisogno di apparati protettivi. Contemporaneamente, è escludente, perché la tutela concessa a chi non ne è meritevole è, invece, negata a quanti ne avrebbero realisticamente necessità; ed è negata per il solo fatto che si sono obbligati a lavorare in base ad un contratto di lavoro autonomo: oggi, diremmo che fanno parte del popolo delle “partite Iva”.
La contraddizione, che dormicchia in stato letargico tra le pieghe dell’ordinamento, ogni tanto si manifesta con un certo fragore. Di recente è esplosa a causa dell’iniziativa giudiziaria di un gruppetto dei rider di Foodora che consegnano a domicilio il pasto ordinato al ristorante; ma va ricordato che non ebbe inferiore risonanza mediatica l’analogo ricorso presentato parecchi lustri fa da poney express addetti al recapito di plichi e lettere in città. In entrambi i casi gli attori sono usciti perdenti dalla controversia sulla qualificazione della natura del rispettivo rapporto di lavoro; ma stavolta l’esito era scontato. Nell’art. 1, comma 1, di uno dei decreti attuativi del c.d. Jobs Act (il decreto leg.vo n. 81 del 15 giugno 2015) si dispone che la disciplina del lavoro subordinato può estendersi alle sole collaborazioni che si concretano in “prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro”. Come ha osservato dal Tribunale di Torino, la formulazione testuale della norma le assegna “un ambito di applicazione addirittura più ristretto di quello dell’art. 2094 c.c.”. L’opzione legislativa è due volte criticabile. Anzitutto, è smaccatamente contraddittorio che nell’era del post-industriale i giudici siano tenuti a riferirsi ad un modello di subordinazione paleo-industriale. Inoltre, il sopravvenuto indurimento dei criteri selettivi presuppone l’adesione alla tradizionale strategia di politica del diritto. Una strategia che non può dirsi costituzionalmente orientata.
Infatti, impegnando la Repubblica ad intervenire nelle situazioni soggettive di inferiorità e svantaggio, di debolezza e diseguaglianza comunque e dovunque si manifestino (art. 3, comma 2) – e, più specificatamente, impegnando la Repubblica a tutelare anche il lavoro prestato in forme e in condizioni diverse da quelle del lavoro dipendente (art. 35) – nello stesso momento in cui ne riaffermano la centralità i costituenti raccomandavano un diverso angolo visuale, dimostrando così che l’amore per la specie può non far perdere di vista il genere. Con ineguagliabile eleganza, Massimo D’Antona scriverà che i costituenti guardavano il lavoro, “più che come fattispecie contrattuale, come un segno linguistico riassuntivo dei fenomeni d’integrazione del lavoro umano nei processi produttivi non solo nel quadro di un contratto tipico, ma nell’intera gamma delle relazioni giuridiche entro le quali si realizzano”. Come dire: l’opinione che fa della summa divisio di barassiana memoria tra contratto di lavoro subordinato e contratto di lavoro autonomo uno steccato invalicabile sfida la direttiva costituzionale con esiti irragionevolmente antitetici: o si ottiene tutto o si resta a mani vuote. A ben vedere, la consuetudine giurisprudenziale (ma anche dottrinale) di venerare la summa divisio ha molto a che fare con quella instaurata in materia di autotutela collettiva in epoca anteriore alla liberalizzante giurisprudenza della Consulta. Infatti, come l’art. 40 cost. è stato interpretato, fino agli anni ’60 inoltrati del XX secolo, alla luce del codice penale che criminalizzava tutte le forme di sciopero, così la presunta intangibilità della dicotomia gius-privatistica contratto di lavoro/contratto d’opera conduce al rovesciamento dell’ordine gerarchico del sistema delle fonti di produzione normativa.
Per la verità, un soprassalto d’autocritica lo lasciò trasparire una legge di ascendenza molto controversa: c’è chi dice che sia figlia di molte madri e non tutte oneste, ma secondo qualcuno è “senza padri”. E ciò perché l’art. 69 bis della legge n. 92 del 2012 abilitava il giudice ad inforcare gli occhiali della Pantera Rosa e, in sintonia con la cultura del sospetto di cui dicevo, gli permetteva di allungare lo sguardo su aspetti di contorno del rapporto di collaborazione suscettibili di farne ragionevolmente presumere l’appartenenza alla species dei rapporti di lavoro subordinato. Sennonché, la norma è stata sostituita dal disposto legislativo poc’anzi riportato ed è su di esso che ha fatto leva il Tribunale di Torino.
Bisogna, ad ogni modo, riconoscere che, a differenza di quanto era accaduto ai costituenti, se l’amore del sindacato per la specie non gli avesse fatto perdere di vista il genere, i rider di Foodora del tempo presente, come i pony-express tempo fa, avrebbero potuto placare la loro sete di giustizia se fosse stata utilizzata una risorsa come quella della contrattazione collettiva, senz’altro più affidabile di una leggina arruffona o di una sentenza basata su indizi empirici. Il guaio è che i sindacati hanno tardato a decifrare un mondo del lavoro avvolto da una galassia di modelli negoziali solidali, nei fatti se non anche nelle intenzioni, con un modo di “fare impresa” che considera il lavoro più come un costo che come un valore su cui investire in termini di formazione delle competenze professionali o di prevenzione degli infortuni e lega la competitività aziendale unicamente all’abbassamento dei costi di produzione. Un mondo dove inimmaginabili sviluppi del progresso tecnologico generano discontinuità qualitative (del tipo: tramonto dell’operaio addetto al tornio o alla catena di montaggio come figura-simbolo di una stagione che pareva destinata a non finire mai) e quantitative (in termini di riduzione della rilevanza materiale del lavoro umano nei processi produttivi) che non vanno enfatizzate, ma nemmeno sottostimate. Un mondo dove il lavoro si declina al plurale. E questo è l’esito senz’altro meno prevedibile e più paradossale del gigantesco sforzo collettivo compiuto nel secolo XX per creare – diceva Antonio Gramsci – “con una coscienza del fine mai vista nella storia, e con ostinazione feroce, un tipo nuovo di lavoratore e di uomo”. Fatto sta che, da noi, i lavoratori del settore terziario, che oggi si attestano intorno al 70% degli occupati, sorpassano per la prima volta nel 1973 gli addetti all’industria e, tra questi, gli operai non sono più in larga maggioranza: ma tutto ciò era successo negli Usa con una ventina d’anni d’anticipo. Ciononostante, si mantiene alta la visibilità del gap culturale di un sindacato che deve imparare ad agire sul diverso, sul disomogeneo, sul disperso. E, per riuscirci, deve imparare a disimparare. Disimparare che il sistema economico è stato per più di due secoli basato sulle strutture della produzione industriale massificata e standardizzata. Disimparare che possa resistere all’usura del tempo il predominio politico-culturale del soggetto sociale che funzionò come referente privilegiato tanto della legislazione sociale ottocentesca quanto della codificazione civile del 1942 e della stessa costituzione.
Il sindacalismo storico. che si è affermato battendosi per il primato del collettivo sull’individuale, stenta tuttora ad acquistare una piena consapevolezza del perché delle difficoltà che incontrava per imporlo. Ha preferito auto-compiacersi che lo statuto dei lavoratori avesse contribuito a stabilizzare la subalternità dell’individuale al collettivo organizzato. Difatti, nella sua versione originaria l’art. 19 obbligava a valutare la maggiore rappresentatività dei sindacati al livello confederale, ossia al livello più alto possibile di centralizzazione burocratica dove i singoli rappresentati non hanno accesso diretto, e dissimula che la maggiore rappresentatività è uno stato di grazia che non può durare in eterno. Dal canto suo, l’art. 28 disegna una speciale corsia processuale per la repressione giudiziaria di comportamenti dell’impresa lesivi dei diritti individuali di libertà sindacale, ma ne ammette la percorribilità soltanto da parte di istanze collettive strutturate, sommariamente identificate nei sindacati “nazionali”. Infine, il titolo III non contiene elementi per definire né la posizione dei rappresentanti sindacali di fronte ai rappresentati né la fonte della loro legittimazione, ragion per cui non si è mai saputo con precisione come il rappresentato possa reagire in caso di lesione dei propri interessi. Come dire: allineandosi all’ispirazione di fondo delle legislazioni dell’Occidente capitalistico, il legislatore statutario incoraggia il sindacato-istituzione a comportarsi più da tutore che da mandatario e, in conseguenza, a trattare il rappresentato come un soggetto a metà strada tra il capace e l’incapace, col risultato di farne il destinatario finale di decisioni prese, chissà dove e come, in suo nome, pur in assenza di una procura.
Se per molto tempo si è sorvolato sulle criticità di una visione satura di paternalismo come questa e la spinta alla democratizzazione delle strutture sindacali è stata debole o discontinua, è solamente perché il sindacato ha potuto fruire della presunzione d’innocenza che accompagna l’esistenza delle creature angelicate garantendo alle medesime una inattaccabile rendita di posizione. Con l’appoggio determinante della sinistra politica, infatti, il sindacato era intento ad accompagnare gli uomini col colletto blu e le mani callose nella lunga transizione dallo status di sudditi di uno Stato monoclasse allo status di cittadini di uno Stato pluriclasse. Per ciò stesso, però, ha stentato a diffondersi la percezione che la trasformazione da sudditi in cittadini degli uomini col colletto blu e le mani callose era un evento simile al gesto di Eva dopo il quale il mondo non è stato più lo stesso. Infatti, lo status di cittadinanza riconosciuto da una democrazia costituzionale, in ragione della sua immanenza come predicato della persona, non solo ha sostituito il lavoro come prius generatore del diritto ad avere diritti – a cominciare dal diritto ad un’esistenza dignitosa anche a chi cerca lavoro e non lo trova, a chi lo perde e a chi, più per necessità che per scelta, ne fa tanti e tutti diversi – ma è anche il principale veicolo delle istanze di autodeterminazione dell’individuo di fronte a qualunque potere, anche il più benefico – come, per l’appunto, il potere sindacale fino agli anni ’70 del Novecento.
Sapete cosa c’era nella valigia del diritto del lavoro che si presentava alla dogana del nuovo secolo? C’era la solenne certificazione del suo contributo a fare del lavoro la fonte di legittimazione della cittadinanza. Pertanto, poiché gli hanno permesso di portarsela con sé, ciò significa che non tutto è reversibile e sarebbe giusto riconoscere che il punto di non ritorno lo stabilì il diritto del lavoro del Novecento.
Vero è che il monumentale Testo Unico sulla rappresentanza sindacale, confezionato da Cgil-Cisl-Uil e Confindustria con la massima discrezione e pause sapienti nell’arco di un triennio, tra il 2011 e il 2014, formula il principio secondo il quale i contratti nazionali saranno sottoscritti “previa consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori a maggioranza semplice”. Tuttavia, a parte l’indeterminatezza delle procedure che saranno adottate e l’incertezza del futuro della stessa contrattazione nazionale, il medesimo documento premia il decisionismo dei vertici al livello decentrato. I contratti aziendali, infatti, sono efficaci per tutto il personale “se approvati dalla maggioranza dei componenti della rappresentanza sindacale unitaria” e, se firmati da rappresentanze sindacali aziendali, sono sottoponibili a verifica entro certi limiti ed a certe condizioni. Quello aziendale, però, è già ora – quando si dice il caso – il baricentro del sistema contrattuale. In definitiva, il Testo Unico si colloca all’interno delle medesime coordinate lungo le quali si è mosso il sindacalismo storico per affermare il primato del collettivo organizzato sull’individuale che ha finito per nascondere il cittadino dietro il lavoratore. Sta lì a testimoniarlo il comportamento seguito successivamente all’entrata in vigore dello statuto dei lavoratori che la vulgata vuole abbia portato la costituzione nei luoghi di lavoro.
Come è noto, la normativa statutaria è la risultante della combinazione di due linee di politica del diritto. La prima, e più marcata, è quella del sostegno del sindacato nei luoghi di lavoro. Il che permette di premiare l’autoreferenzialità del soggetto collettivo sponsorizzando l’idea che la portata più innovativa dello statuto sia ascrivibile alla scelta di migliorare l’habitat in cui il sindacato svolge la propria attività, come se tutto il resto non contasse o come se tutto ciò di positivo che ci si poteva aspettare non potesse venire che da lì. La seconda, più accennata che sviluppata, è quella del garantismo individuale del cittadino contrattualmente tenuto ad adempiere l’obbligazione di lavorare alle dipendenze altrui. La prima è un prodotto importato dall’America del new deal degli anni ’30, mentre la seconda è un prodotto di fabbricazione euro-continentale. Le sue ascendenze infatti sono riconoscibili nella prima costituzione post-liberale della contemporaneità, quella di Weimar del 1919, sulla quale è modellata la nostra costituzione – l’una e l’altra miranti ad assicurare la polivalenza (Drittwirkung, dicono i tedeschi) dei diritti di cittadinanza che obbliga a rispettarli anche nei rapporti interprivati.
Questa articolata linea di politica del diritto evidenzia l’errore commesso da intere generazioni di operatori giuridici. A loro avviso, il lavoro bussò alla porta della storia giuridica soltanto per essere catturato nelle categorie logico-concettuali del diritto dei contratti tra privati. Tutt’al più, invece, non era che lo stadio iniziale di un’evoluzione lontana dal suo sbocco conclusivo: nient’altro che una provvisoria sistemazione da cui si sarebbe potuto uscire soltanto con l’interventismo del potere pubblico. Come dire: non è soltanto perché promosse la presenza del sindacato in azienda che lo statuto segnò un nuovo inizio. Cionondimeno, con la complicità della cultura giuridica il sindacato del dopo-statuto ha seguitato a non percepire che il riposizionamento del lavoro nelle zone alpine del diritto costituzionale aveva spezzato la tradizione di pensiero formatasi “nella prima modernità” allorché, come scrive Ulrich Beck, “dominava la figura del cittadino-lavoratore con l’accento non tanto sul cittadino quanto sul lavoratore. Tutto era legato al posto di lavoro retribuito. Il lavoro salariato costituiva la cruna dell’ago attraverso la quale tutti dovevano passare per poter essere presenti nella società come cittadini a pieno titolo. La condizione di cittadino derivava da quella di lavoratore”. Non che il lavoro non sia tuttora il passaporto per la cittadinanza. Però, la costituzione nega che la correlazione biunivoca tra lavoro e cittadinanza possa continuare ad avere l’instabilità di una barca con dentro un elefante. Adesso, cioè, l’homme situé – come direbbe Alain Supiot – non può più sovrastare il citoyen, rubargli spazio o metterlo in ombra. Pertanto, come il lavoro industriale ha raggiunto il culmine della sua emancipazione allorché la prima modernità ne ha fatto la legittimazione sociale dei diritti di cittadinanza, così – adesso che la fabbrica non è più uno dei grandi laboratori della socializzazione, l’informatica ha rivoluzionato la comunicazione di massa, la scolarizzazione è più diffusa e il progresso tecnologico ha diversificato la composizione qualitativa della forza lavoro cancellando vecchi profili professionali o creandone di nuovi – è alla cittadinanza che tocca emanciparsi dall’originario paradigma, permettendo così di scoprire da cosa dipende la tenuta della società dei lavori. Insomma, poiché ogni paradigma scientifico in definitiva non è che “la finestra con la quale si guarda al mondo”, quella in cui si affacciano i giuslavoristi va perlomeno aggiornata. In effetti, non sanno immaginare i confini della protezione sociale se non ragionando in termini giuridico-formali di modalità di svolgimento della prestazione di lavoro dedotta in contratto. Dunque, è soltanto perché separano la subordinazione del prestatore dalla sua matrice sociologica (una volta si sarebbe detto: classista) che possono argomentare e giustificare la sotto-protezione del lavoro autonomo. Però, bisogna riconoscere che il prezzo della sua incontaminata purezza è uno strabismo che lo ha portato precocemente a concedere tutela a chi non ne ha bisogno e negarla a chi invece ne avrebbe. Il difetto è congenito, ma non è incurabile. Infatti, la nostra costituzione non conosce la dicotomia contratto di lavoro subordinato-contratto di lavoro autonomo. Piuttosto, si preoccupa di rimuovere situazioni soggettive di debolezza e disuguaglianza sostanziale comunque e dovunque si manifestino. Per questo, è un indizio di pigrizia intellettuale seguitare a sponsorizzare la centralità del lavoro dipendente nella forma standard ereditata dal Novecento, prolungandone la funzione di fulcro dell’insieme delle garanzie che danno corpo alla nozione di cittadinanza nel XXI secolo. Una cittadinanza, ormai, più industriosa che industriale: ”on restera nécessairement industrieux, si non industriel”, diceva Gérard Lyon-Caen.
Quanto finora detto presuppone che l’impatto culturale dello statuto avrebbe dovuto tradursi in un’interpretazione del divieto di espropriazione nei luoghi di lavoro dei diritti derivanti dallo status di cittadinanza che conducesse a ravvisarvi una sfida ai criteri di razionalità ed ai parametri di efficienza che hanno assicurato il successo del capitalismo industriale. In realtà, l’input normativo indispensabile per andare oltre la concezione della disciplina del rapporto di lavoro come regolazione d’impianto privato-contrattuale di un rapporto di mercato.
Concludendo: se quello del lavoro è stato “il” diritto del XX secolo perché è stato uno strumento di socializzazione generalizzata capace di trasformare la povertà da oziosa o pericolosa nella povertà laboriosa senza la quale il sistema economico basato sull’industria non avrebbe potuto affermarsi, il diritto del lavoro del XXI secolo dovrà riscoprire la cittadinanza industriosa per salvare la stessa democrazia, garantendo l’esigibilità del pacco-standard di beni e servizi corrispondente, nelle condizioni storicamente date, allo status di cittadinanza indipendentemente tanto dall’attualità di un rapporto di lavoro subordinato quanto dalla tipologia delle fonti istitutive dei rapporti mediante i quali avviene l’integrazione del lavoro nell’attività economica. Indipendentemente – inoltre – dalla stessa occupabilità. Già oggi, e nel prevedibile futuro molto più che in passato, il moraleggiante principio per cui, se hai voglia di lavorare, un un posto lo trovi sempre, non supera la prova dei fatti.
Per questo, la direzione di senso del tratto dell’itinerario percorribile dal diritto del lavoro è graficamente traducibile in un contro-movimento. All’inizio, il movimento fu segnato dal passaggio dallo status caratteristico delle società castali al contratto come elemento di garanzia di libertà. Poi, la stessa cultura “borghese” che gestì praticamente indisturbata il cambio di regime determinato dalla rottura dei vincoli feudali ha dovuto riconoscere l’inadeguatezza del diritto comune dei privati. Infatti, smetterà di fingere di non sapere che, se la libertà contrattuale è la precondizione dell’autodeterminazione, quest’ultima può non esserci malgrado la proclamata libertà contrattuale. Infatti, alla fine riconobbe che l’ideologia giuridico-politica che fa dell’autonomia negoziale il mezzo di cui dispone l’individuo per riappropriarsi del suo destino era una mistificazione. Se questo è il passato che sta alle spalle del diritto del lavoro, il suo futuro sta in una presa di distanze dal contratto per ritornare allo status. Che non può più essere lo status occupazionale o professionale la nozione del quale è stata memorizzata da intere generazioni durante la secolare esperienza industriale. E ciò per l’eccellente ragione che l’esigibilità dei diritti di cittadinanza è sganciata dalla tipologia dei lavori e relative regolazioni. C’è quindi un modo d’intendere lo statuto che, pur sviluppando tutte le implicazioni riguardanti il lavoratore in quanto cittadino che campeggia nella cultura sindacale, non contrasta con quello attento agli interessi del cittadino in quanto lavoratore. Piuttosto, si tratta di riordinarne gli intrecci al fine di stabilire nuove priorità secondo un criterio ordinante capace di incorporare il principio operante in epoca anteriore all’avvento dell’industria, quando nessuno pensava che si potesse convertire l’esistenza delle persone in un’unità temporale quantificata vendibile sul mercato. Per avere un’idea della vastità del territorio trascurato dalla mentalità industriale che privilegiava il principio opposto fino a farne una legge di natura, o giù di lì, basta guardarsi indietro e attorno. Alludo non solo alla concessione dei congedi parentali legislativamente previsti, ma anche e soprattutto alla vittoriosa rivendicazione sindacale, risalente alla prima metà degli anni ’70, delle “150 ore” ed al negoziato concluso di recente dall’IG Metal. Unitamente ad un aumento retributivo del 4,2%, l’accordo valevole per le aziende metalmeccaniche concede ai lavoratori che hanno bisogno di maggiore tempo libero per accudire i figli o per risolvere altri problemi familiari la facoltà di adottare un orario settimanale di 28 ore. Come l’istituto contrattuale delle “150 ore”, l’accordo tedesco si presta ad una chiave di lettura estranea alla dimensione mercatistica dello scambio. Se il primo riconosce ai lavoratori giovani e adulti in qualità di cittadini il diritto ad usare la scuola magari per immettervi contenuti formativi rapportati alla propria esperienza lavorativa, il secondo riaccende la resistenza a vendere pezzi di vita di cui è sempre stata espressione la lotta per la riduzione dell’orario di lavoro.