Domenica, 22 Dicembre 2024

Siat: dopo le assemblee con le lavoratrici e i iavoratori, si torna al contratto nazionale

Con la scadenza della proroga tecnica sottoscritta dal Coordinamento nazionale Fiom e Uilm per effettuare le assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori, il 17 di luglio sono cessati gli effetti del vecchio integrativo e si è ritornati alla normativa prevista dal Ccnl.

Ricordiamo che nelle assemblee dei lavoratori tenutesi nei primi 15 giorni di luglio è stata presentata la proposta di proroga avanzata dall’azienda e i lavoratori con voto democratico, a maggioranza, hanno espresso un parere negativo legato sia alla durata della proroga che al trattamento economico.

Riportando i trattamenti al Ccnl è necessario fare alcune precisazioni sull’applicazione degli stessi che vengono erroneamente interpretati dall’azienda.

La trasferta normata dall’art.7 Capitolo Terzo, prevede che al lavoratore che si trova ad effettuare la prestazione lavorativa in trasferta venga riconosciuto l’importo di euro 12,90 per il pasto meridiano.

Per quanto riguarda la trasferta entro i 20 km la somma su citata va corrisposta, a prescindere dalla distanza, qualora il lavoratore non possa usufruire del servizio mensa in stabilimento o usufruire di servizi sostitutivi messi a disposizione dall’azienda senza sostenere costi aggiuntivi.

Non essendoci servizio mensa e nessun locale idoneo, (in alcuni territori esiste solo il magazzino) per prevedere servizi sostitutivi l’indennità di trasferta va riconosciuta comunque.

Un’altra precisazione dovuta riguarda l’ora di pausa pranzo che non può essere utilizzata per gli spostamenti fino al cantiere in quanto dev’essere tutta goduta a discrezione del lavoratore per il ristoro dall’attività. Importante questo per la sicurezza durante l’attività che non può essere barattata con nulla.

Facendo seguito a quanto previsto dal Ccnl e dalla normativa vigente ricordiamo che le sedi devono essere strutturate con locali idonei per prevedere il consumo del pasto in loco, di uno per cambiarsi e lavarsi e degli armadietti per ogni lavoratore.
Per quanto riguarda le ore di viaggio per tutte le lavoratrici e i lavoratori comandati a rimanere fino a fine turno nel cantiere di lavoro e a effettuare le ore di viaggio fuori dall’orario di lavoro è sempre previsto il pagamento delle ore di viaggio come da Ccnl, che corrispondono all’85% della paga oraria.

Questo chiarimento è dovuto in quanto sui trattamenti c’è molta confusione e vengono interpretati in modo diverso a seconda da chi e dove devono essere applicati.

Constatiamo che l’azienda si ostina a perseguire una modalità di approccio alle situazioni che crea pressione, disagio e difficoltà ai lavoratori nella gestione delle regole contrattuali e nel veicolare le corrette informazioni.

Se si dovessero continuare a registrare simili atteggiamenti, non si escludono iniziative più incisive.

 

FIOM e UILM Nazionali

Roma, 26 luglio 2024

 

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La Fiom è il sindacato delle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici della Cgil

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