La Fiom constata che solo oggi anche altri sindacati confermano quanto denunciato nelle assemblee e nei volantini circa la mancata applicazione della legge e del contratto nazionale da parte di Fca, Cnhi e delle agenzie per i lavoratori in somministrazione che ricevono una retribuzione complessiva inferiore a quanto a loro dovuto. Infatti, i lavoratori in somministrazione che in questi anni hanno lavorato o che ad oggi lavorano negli stabilimenti Fca, Cnhi e Magneti Marelli hanno diritto alla «parità di trattamento economico e normativo» sia secondo il Ccnl delle agenzie per il lavoro, sia secondo
quanto previsto dal D.Lgs. 81 del 15 giugno 2015, sia secondo quanto previsto da una direttiva del parlamento e del consiglio europeo.
In Fca e Cnhi non è così: perché?
1) 140€ al mese in meno in busta paga
In seguito alle verifiche fatte sulle buste paga dei lavoratori in somministrazione negli stabilimenti Fca e Magneti Marelli risulta che dal 1° luglio 2015 a molti lavoratori non è stato riconosciuto l'adeguamento della «retribuzione base» per un importo pari a 140,6 € mensili. Questo significa che un lavoratore in somministrazione in forza al 1° luglio 2015, a cui non è stata adeguata la «retribuzione base», ha un ammanco di 140,6 € per ogni mese di lavoro (oltre all'incidenza sulla 13° mensilità e su tutti gli altri istituti contrattuali).
2) La quota trimestrale dell' elemento retributivo per raggiungimento obiettivi piano industriale 2015-18.
Dalle verifiche effettuate risulta che tale quota (pari a 82,5 € a trimestre per la 2° area professionale) non viene erogata ai lavoratori in somministrazione.
3) perché i lavoratori in somministrazione non hanno percepito il «premio»?
Perché con il «Contratto Fiat» i sindacati firmatari e l'azienda hanno deciso di fissare le condizioni di accesso al pagamento di:
- «elemento retributivo per efficienza» ai lavoratori in forza al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- «elemento retributivo per raggiungimento obiettivi piano industriale 2015-2018» ai lavoratori che saranno in forza al 31 dicembre 2018.
Secondo il principio della parità di trattamento economico anche gli elementi «premiali» a partire dalla «parte fissa» di 308/330 € annui dell'«elemento retributivo per il raggiungimento degli obiettivi del piano industriale 2015-2018» devono essere erogati anche ai lavoratori dipendenti dalle agenzie.
La Fiom, che ha provveduto ad avviare nei confronti della direzione aziendale tutte le iniziative utili a garantire le giuste e dovute retribuzioni, invita le lavoratrici e i lavoratori a contattare i delegati e le strutture Fiom e NidiL territoriale per una verifica delle buste paga.
La direzione aziendale e le agenzie per il lavoro non possono esimersi dal rispetto delle leggi e dei contratti nazionali. Fiom e NidiL sono impegnate per ristabilire il principio della parità di trattamento tra tutti i lavoratori a parità di mansione.
Fiom-Cgil/NidiL-Cgil
Roma, 9 maggio 2016