Unionmeccanica - Confapi. Accordo sul Welfare [Volantino]
- Fiom-Cgil nazionale
- Piccole e medie imprese
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Da marzo 2018 e successivamente da gennaio 2019 – 2020 flexible benefit per un valore pari a 150€ per tutti i lavoratori che hanno superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ogni anno
1 con contratto a tempo indeterminato;
2 con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio - 31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nell’anno di riferimento.
Il suddetto valore non è riproporzionabile per i lavoratori part-time ed è comprensivo di eventuali costi fiscali che dovranno essere a carico dell’azienda.
Tale importo andrà utilizzato entro
il 31 dicembre di ogni anno.
Le aziende si confronteranno con la R.S.U. per individuare una gamma di beni e servizi da mettere a disposizione, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio.
Unionmeccanica e Fim Fiom e Uilm, con l’Ente Bilaterale Metalmeccanici per le piccole e medie imprese (EBM), definiranno come sostenere aziende e lavoratori nell’erogazione di beni e servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria, servizi alla persona o culto secondo regole e modalità che saranno disciplinate dall’EBM medesimo.
Tali importi si aggiungeranno alle eventuali offerte di beni e servizi già presenti in azienda, sia riconosciute unilateralmente che derivanti da accordi collettivi.
I lavoratori avranno comunque la possibilità di destinare i flexible benefit alla previdenza complementare o all’assistenza sanitaria integrativa con regole e modalità che verranno definite