Domenica, 22 Dicembre 2024

Accordo per elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza RLS 5 luglio 2017

Art. 1 Costituzione

In tutte le unità produttive è eletto il-i rappresentante-i dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Art. 2 Durata

Gli RLS durano in carica 3 anni, in caso di decadenza della Rsu i rappresentanti per la sicurezza esercitano le proprie funzioni fino a nuova elezione.

Art. 3 Compiti

I compiti sono quelli definiti dall’articolo 50 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modificazioni, e dal Ccnl.

Art. 4 Numero dei componenti

Nelle unità produttive fino a 15 dipendenti:

1 RLS eletto dai lavoratori al loro interno.

Nelle unità produttive oltre i 15 dipendenti gli RLS da eleggere sono almeno:

1 RLS da 16 a 200 addetti;

3 RLS da 201 a 1000 addetti;

6 RLS oltre 1000 addetti.

Nelle unità produttive da 201 a 300 addetti, qualora la Rsu sia pari a 3 componenti, i rappresentanti per la sicurezza sono individuati con le modalità di seguito indicate: nel numero di almeno due RLS tra i componenti la Rsu, cui si aggiunge un rappresentante per la sicurezza, non Rsu, eletto con le medesime modalità.

Qualora la Rsu risulti composta da un numero superiore di componenti rispetto a quelli previsti dal T.U. del 14 gennaio 2014 gli RLS saranno individuati tra i componenti la Rsu.

Art. 5 Monte ore

Per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 50 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modificazioni i permessi per ogni RLS sono almeno pari a:

fino a 5 dipendenti 12 ore

da 6 a 15 dipendenti 30 ore

da 16 a 49 dipendenti 40 ore

da 50 a 100 dipendenti 50 ore

da 101 a 300 dipendenti 70 ore

da 301 a 1000 dipendenti 72 ore

oltre 1000 dipendenti 76 ore

Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b) c) d) g) i) ed l) dell'articolo 50 citato non viene utilizzato il predetto monte ore.

Art. 6 Candidati

Il numero massimo dei candidati è la somma dei candidati per ciascuna lista nei vari collegi per la elezione della Rsu.

Art. 7 Elezioni

Le elezioni per la Rsu e RLS si devono svolgere nello stesso percorso di procedura elettorale nel rispetto di due condizioni fondamentali:

per la Rsu possono essere previsti più collegi elettorali, per gli RLS il collegio è unico predisponendo un'apposita scheda;

per essere eletti RLS è necessario essere eletti Rsu, salvo i casi in cui il RLS è in aggiunta nelle aziende da 201 a 300 addetti in cui si eleggono 3 Rsu, e in quelle dove non c'è nessuna forma di rappresentanza.

Nei casi in cui la Rsu non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento), il rappresentante-i per la sicurezza è-sono eletto-i dai lavoratori al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per le unità produttive con numero di dipendenti inferiore a 16.

Art. 8 Operazioni di scrutinio

Per lo scrutinio dei voti si dovrà procedere effettuando prima quello relativo al voto Rsu con determinazione degli eletti per ogni lista e poi lo scrutinio del voto RLS.

Nel caso di presentazione di lista unica da parte delle Organizzazioni sindacali partecipanti alla elezione della Rsu, gli RLS saranno proclamati sulla base dei voti di preferenza ottenuti. Diversamente, si proclameranno eletti RLS, con l'applicazione della proporzionale sui voti di lista RLS, i candidati per ogni lista sulla base delle preferenze ottenute, ovvero in carenza o parità di preferenze seguendo l’ordine di elenco dei nominativi a condizione che questi risultino già eletti nella Rsu, salvo quanto previsto dal precedente articolo 7 lettera b).

Art. 9 Sostituzioni

Nei casi di decadenza da singolo Rsu, viene meno la carica RLS. La sostituzione dovrà avvenire all'interno della stessa lista individuando tra gli Rsu in carica quelli che hanno partecipato come candidati alle votazioni RLS seguendo l’ordine di preferenze.

Norma finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme per l'elezione delle Rsu.

Il presente Accordo decorre dal 1° settembre 2017.

 

Roma, 5 luglio 2017

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La Fiom è il sindacato delle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici della Cgil

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