In data odierna dopo due giornate di confronto con Federmeccanica sono stati definiti i testi relativi a:
- Disciplina dell’Apprendistato Professionalizzante nell’industria metalmeccanica e nell'installazione di impianti;
- Disciplina dell’Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore ( Apprendistato di primo livello );
- Disciplina dell’Apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Per quanto riguarda l’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE è confermata la precedente disciplina con l’introduzione delle seguenti norme:
- Il riproporzionamento dei singoli periodi quando la durata del contratto di apprendistato è inferiore a quello riportato nelle tabelle.
- L’esplicita previsione anche per gli apprendisti di quanto previsto dal contratto relativamente alla previdenza complementare, all’assistenza sanitaria integrativa e al welfare contrattuale.
- A decorrere dal 1 ottobre 2017, i periodi di apprendistato sono utili nella misura del 65% per la maturazione degli aumenti periodici di anzianità.
Per l’APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO - CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA PROFESSIONALE O DI ISTRUZIONE SECONDARIA - sono state definite ulteriori norme che migliorano l’Accordo Interconfederale del 18 maggio 2016.
In particolare la disciplina dell’apprendistato di primo livello prevede:
- Possono essere assunti con il contratto di apprendistato di primo livello i giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni.
- Il lavoratore ha il doppio status di studente e lavoratore apprendista.
- La disciplina dell’apprendistato interessa solo l’attività svolta in azienda e la durata è determinata in considerazione del percorso scolastico.
- Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino a un anno nel caso in cui l’apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma previsti dal corso; successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma il contratto può essere trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante senza periodo di prova e con una riduzione della durata di 12 mesi.
- I percorsi formativi sono concordati dall’istituto scolastico e dall’impresa e articolati tenendo conto delle esigenze formative e professionali dell’impresa.
- La durata del periodo di prova è pari a 160 ore di presenza in azienda.
- All’apprendista è attribuito un inquadramento e una retribuzione convenzionale pari alla Terza Categoria del Ccnl.
- Per le ore di formazione a carico dell’impresa è riconosciuta una retribuzione del 10% del minimo tabellare, mentre le ore di lavoro in azienda sono retribuite con una percentuale iniziale del 55% (secondo anno) 60% (terzo anno), 65% (quarto anno), 70% (quinto anno); nei primi anni l’accordo migliora le percentuali definite dal citato accordo interconfederale.
- All’apprendista sono riconosciute 4 settimane di ferie (30 giorni lavorativi fino 16 anni compiuti) e 40 ore di PAR a prescindere dalle ore prestate e retribuite nella misura della retribuzione delle ore di lavoro.
- Gli apprendisti hanno diritto a fruire degli eventuali servizi presenti in azienda (a titolo esemplificativo mensa e trasporti), alle medesime condizioni in essere per tutti gli altri dipendenti.
Per quanto riguarda la disciplina dell’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA si è recepito tutto quanto previsto dal citato accordo interconfederale.
Fiom-Cgil nazionale
Roma, 19 luglio 2017