Per la prima volta il contratto prevede tutele normative per le donne che subiscono violenza.
• Le lavoratrici vittime di violenza (art.24 DLg. 80/2015) possono astenersi per un periodo retribuito massimo di 6 mesi (comprensivo dei 3 mesi previsti per legge).
• Il congedo può essere fruito dando un preavviso sia su base oraria che giornaliera, nell’arco di tre anni.
• Al rientro al lavoro è riconosciuto il diritto alla formazione continua, nonchè la possibilità di trasformare anche temporaneamente il rapporto di lavoro a tempo parziale.
• È riconosciuta l’agevolazione al lavoro in modalità agile, all’utilizzo della flessibilità oraria, e all’accesso alle ferie e par solidali.
• Hanno diritto a richiedere il trasferimento, a parità di condizioni economico normative, in caso di più sedi lavorative, se organizzativamente possibile.