(Art. 11 decreto legge 21 marzo 2022 n. 22)
Ai fini di fronteggiare le difficoltà economiche alle imprese e energivore di interesse strategico - art. 10 del medesimo o decreto - che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata previsti viene riconosciuto un trattamento ordinario di cassa integrazione salariale per un massimo di 26 settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2022.
È stabilito un limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022.
Inoltre, sempre per fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i datori di lavoro dei seguenti codici Ateco:
Siderurgia
CH 24.1 - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe
Automotive
CL 29.1 - Fabbricazione di autoveicoli
CL 29.2 - Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
CL 29.3 - Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2022, che riducono o sospendono l’attività lavorativa in base a quanto previsto dal decreto legislativo 148/2015 n.148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale.
Fiom-Cgil nazionale
Roma, 22 marzo 2022