Mercoledì, 13 Novembre 2024

Disposizioni in materia di cassa integrazione salariale imprese energivore di interesse nazionale

(Art. 11 decreto legge 21 marzo 2022 n. 22) 

Ai fini di fronteggiare le difficoltà economiche alle imprese e energivore di interesse strategico - art. 10 del medesimo o decreto - che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata previsti viene riconosciuto un trattamento ordinario di cassa integrazione salariale per un massimo di 26 settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2022.

È stabilito un limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022.

Inoltre, sempre per fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i datori di lavoro dei seguenti codici Ateco:

Siderurgia

CH 24.1 - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe

 

Automotive

CL 29.1 - Fabbricazione di autoveicoli

CL 29.2 - Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

CL 29.3 - Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori

 

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2022, che riducono o sospendono l’attività lavorativa in base a quanto previsto dal decreto legislativo 148/2015 n.148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale.


Fiom-Cgil nazionale

Roma, 22 marzo 2022

La Fiom è il sindacato delle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici della Cgil

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