(Art. 2 decreto legge 21 marzo 2022 n. 22)
La norma introduce la possibilità da parte delle imprese private, di corrispondere volontariamente ai lavoratori dipendenti buoni carburante per un valore massimo pari a 200€ nel corso dell’anno 2022.
Il valore indicato, può essere raggiunto anche attraverso la corresponsione di più buoni e non solo e soltanto con un unico buono.
L’importo viene completamente escluso dalla formazione del reddito in base all’art. 51, comma 3, del Tuir che stabilisce un limite massimo 258,23€ complessivi, come limite massimo annuo di esenzione fiscale.
Dato che questa norma introduce una nuova fattispecie agevolativa, del tutto autonoma rispetto a quanto già previsto, quest’ultima dovrebbe aggiungersi alla disciplina esistente.
Tutto ciò, in considerazione che i contratti nazionali di categoria prevedono la corresponsione dei cosiddetti “strumenti di welfare”, appare importante che la norma abbia caratteristiche di autonomia rispetto alle vigenti norme.
Inoltre, non viene prevista alcuna restrizione per nessuna categoria di lavoratori, ad esempio quelli in lavoro agile, o in base alle giornate di prestazione effettuate, ecc.
Infine, la norma non specifica nulla per quanto riguarda il requisito della corresponsione del bonus benzina che in questi casi potrebbe essere ad personam o come precedentemente stabilito, a categorie omogenee di lavoratori.
Fiom-Cgil nazionale
Roma, 22 marzo 2022