Giovedì, 21 Novembre 2024

Visite fiscali. I casi di esenzione di reperibilità nelle fasce orarie

In base all’art. 25 del Dlgs 151/2015 e al Decreto del Ministero del Lavoro dell’11/1/2016 la possibilità di essere esonerati dall’obbligo di reperibilità durante gli orari della visita fiscale -in presenza di specifiche motivazioni è stata estesa anche ai lavoratori subordinati del settore privato.

La normativa purtroppo fornisce solo una previsione non particolarmente dettagliata delle situazioni di esonero, senza precisare le concrete fattispecie che, oggetto di valutazione da parte di una vasta platea di medici, potrebbero essere suscettibili di diverse interpretazioni.

L’Inps, con l’approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha elaborato specifiche linee guida, allegate alla Circolare n. 95 del 07/06/2016, al fine di orientare in modo univoco i medici che redigono i certificati e devono apporre la valorizzazione dei campi riferiti a “terapie salvavita”/”invalidità” per ottenere l’esonero.

La norma indica che, per  essere esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19), l’assenza dei lavoratori subordinati deve essere riferita a:

1. Patologie gravi che richiedono terapie salvavita

2. Stati patologici sottesi o connessi  a situazioni di invalidità pari o superiore al 67%

Più precisamente:

1. Patologie gravi che richiedono terapie salvavita

Un primo concetto necessario per individuare le condizioni cliniche che giustificano l’esonero per patologie gravi che richiedono terapie salvavita è la corretta definizione della gravità della patologia.

Le situazioni vengono considerate gravi quando generano un considerevole disordine funzionale in grado di diminuire  sensibilmente e in modo severo la funzionalità dell’organo, dell’apparato o del sistema.

In sintesi quello che si è voluto tutelare con la possibilità di esonero dalla reperibilità è la straordinarietà dell’episodio morboso, isolato o anche iscritto in un eventuale decorso cronico. 

Il secondo requisito, che deve necessariamente essere connesso e contestuale al primo, è la somministrazione di terapia salvavita, così definita quando consente di salvare la vita al paziente, escludendo ogni forma di somministrazione cronica di farmaci anche se indispensabili al monitoraggio della malattia.

Sulla base di queste considerazioni viene definita nelle linee guida una lista di riferimento delle patologie che integrano il diritto all’esonero dall’obbligo di reperibilità. (allegato 2).

2. Stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità pari o superiore al 67%

Per quanto riguarda l’esonero, poiché sono considerate tutte le tipologie di invalidità, qualsiasi sia l’organo preposto al riconoscimento, sorge la questione dei diversi criteri e sistemi di valutazione adottati.

Premesso che l’esonero dalla reperibilità può essere concesso solo qualora il quadro morboso è sotteso o connesso alle patologie che hanno determinato la riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67%.

Il medico che redige il certificato deve usare i seguenti riferimenti:

    • in caso di Invalidità di guerra, civile di guerra e per servizio: le patologie elencate nella tabella “E”, e nelle prime tre categorie della tabella “A” annesse al D.P.R.30 dicembre 1981 n. 834 (allegato 3);

    • in caso di Invalidità civile, cecità civile  e sordità civile: le patologie elencate nella Terza parte “Nuova tabella ordinata in fasce ovvero in misura fissa” del D.M. 5 febbraio 1992, per le sole fasce percentuali 91-100, 81-90, 71-80 e 61-70 (allegato 4);

    • in caso di Invalidità Inps: le patologie considerate nel provvedimento di riconoscimento dell’Assegno Ordinario di Invalidità;

    • in caso di danno biologico Inail: le patologie considerate nel provvedimento di riconoscimento; dalla lettura della circolare non sembrano emergere distinzioni fra patologie riconosciute in base al Dlgs 38 del Danno Biologico e quelle riconosciute ai sensi della normativa precedente (TU 1124/65).

È bene sottolineare che l’esonero dall’obbligo di reperibilità alla visita fiscale non esclude la possibilità per l’Inps di effettuare controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica.

Si ricorda infine che il datore di lavoro non potrà richiedere visite di controllo domiciliare ma avrà comunque la possibilità di segnalare -via PEC- all’Inps eventi per i quali ravvisi la necessità di effettuare una verifica.

Fiom-Cgil nazionale

Roma, 28 marzo 2023

La Fiom è il sindacato delle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici della Cgil

Iscrizione Newsletter

Ho letto e accetto Termini e condizioni d'uso e Informativa sulla privacy

Search