Domenica, 22 Dicembre 2024

Bonus carburante. Esenzione fiscale fino a 200 € per il 2023 - Cosa è cambiato

Il bonus carburante nel 2023 è esente solo dalle tasse, non anche dai contributi che vanno versati per la quota a carico del dipendente (9,19% in genere) e dell'azienda (30% in media).

Di fatto, il beneficio per i dipendenti si riduce a 182€ (i restanti 18€ sono trattenute contributive), mentre il costo per l'azienda sale a 260€ (gli altri 60€ sono contributi).

E’ stata pubblicata, nella G.U. n. 63 del 15 marzo 2023, la legge di conversione del D.L. n. 5/2023 (cd. Decreto Carburanti), recante “Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico”, che prevede, tra l'altro, anche per il 2023 la possibilità per il datore di lavoro privato di erogare buoni benzina o titoli equivalenti ai lavoratori, esenti fino a 200 € come misura di contenimento dei prezzi dei carburanti.

Diversamente dalla norma precedente, con la legge di conversione vengono esclusi dall’esenzione i contributi previdenziali ed assicurativi che, quindi, dovranno essere corrisposti dallo stesso datore di lavoro e dal lavoratore (L. n. 23/2023 di conversione del D.L. n. 5/2023).

Questa misura era stata già introdotta nel 2022 dal D.L. n. 21/2022 (decreto Ucraina) convertito in L. n. 51/2022, a favore dei i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro subordinato.

Il buono benzina che tra l’altro può essere riconosciuto anche al singolo lavoratore come trattamento ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, a meno che i buoni non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato.

Sotto il profilo fiscale, il bonus carburante di 200 € rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale, già prevista dal comma 3 dell’art. 51 del TUIR, per i beni ceduti e i servizi prestati ai dipendenti (limite di esenzione di 258,23 € per ciascun periodo d’imposta).

Quindi, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere:

un valore di 200 € per uno o più buoni carburante e un valore di 258,23 € per l’insieme degli altri beni e servizi, compresi eventuali ulteriori buoni carburante.

Questo per quanto riguarda anche i cosiddetti strumenti di welfare previsti dal CCNL metalmeccanici.

Va precisato che ai fini della tassazione, analogamente a quanto previsto per i beni ceduti e i servizi prestati il cui valore sia complessivamente di importo superiore, nel periodo d’imposta, ad € 258,23, anche il buono carburante, il cui valore superi, nel periodo d’imposta 2023, la soglia di 200 €, concorre interamente a formare il reddito e non solo per la quota eccedente.

L’Agenzia delle Entrate a tal proposito suggerisce di conteggiare e monitorare le due soglie (€ 258,23 per la generalità dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti e 200 € per i buoni carburante) in maniera distinta: l’eventuale superamento della soglia fissata da ciascuna delle due discipline comporterà, per il dipendente, l’integrale tassazione delle erogazioni ad essa riconducibili.

Analogamente a quanto previsto per le erogazioni soggette al limite di € 258,23, anche per quelle corrisposte per i rifornimenti di carburante che beneficiano dell’esenzione fino a 200 € deve trattarsi di erogazioni in natura, con esclusione di quelle in denaro, per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente (ad eccezione delle esclusioni specificamente previste).

La norma

Art. 1, c. 1, D.L. n. 5/2023, come modificato dalla legge di conversione n. 23/2023

Fermo restando quanto previsto dall'art. 51, c. 3, terzo periodo, del T.U. delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore.

L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.

Fiom-Cgil nazionale

Roma, 20 marzo 2023

La Fiom è il sindacato delle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici della Cgil

Iscrizione Newsletter

Ho letto e accetto Termini e condizioni d'uso e Informativa sulla privacy

Search