Domenica, 24 Novembre 2024

Ammortizzatori sociali 2023

Dopo l’approvazione della Legge di bilancio 2023, l’Inps attraverso la circolare n. 4 del 16 gennaio 2023 ha fornito una serie di chiarimenti sulle novità in materia di ammortizzatori sociali sia per l’anno in corso ed in alcune circostanze anche per gli anni successivi.

Trattamento unico di integrazione salariale
Il limite massimo relativo al trattamento unico di integrazione salariale ex art. 3, comma 5-bis, del D.Lgs. n.148/2015, per l’anno corrente, è pari a 1.321,53€ lordi che al netto risulta essere pari a 1.244,36€.

Aree di crisi industriale complessa (comma 324)
Riguarda i territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale, di rilevanza nazionale, con impatto sulla struttura industriale.
È previsto un aumento, per l’anno in corso delle risorse per una somma pari a 250 milioni di € ed a 70 milioni di € (comma 325) per la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga.
Ai fini operativi è necessaria l’emanazione di un decreto ministeriale di concerto tra Lavoro ed Economia, per la suddivisione delle risorse tra le Regioni interessate.

Lavoratori dipendenti da imprese che operano nel settore dei call-center (comma 327)
Viene finanziato con 10 milioni di € e riguarda i lavoratori dipendenti da imprese che operano nel settore dei call-center, (art. 44, comma 7, del D.Lgs. n. 148/2015).
Garantisce la prosecuzione di trattamenti precedenti che richiedono l’emanazione di specifici decreti da parte del Ministro del Lavoro con i quali vengono individuate le aziende beneficiarie, il periodo di concessione e le modalità di pagamenti di una indennità che è pari all’importo massimo di integrazione salariale.

Lavoratori gruppo Ilva (comma 328)
Riguarda il trattamento di Cigs per i lavoratori del gruppo Ilva.
Lo stanziamento è pari a 19,1 milioni di € e il trattamento straordinario può essere previsto anche per la formazione professionale e per la gestione delle bonifiche necessarie.

Aziende in cessazione di attività (comma 329)
Con un importo di 50 milioni di €, viene prorogata la possibilità di accedere al trattamento di Cigs in favore delle imprese che abbiano cessato o stiano per cessare l’attività produttiva: il tutto finalizzato alla gestione degli esuberi.

La norma consente la deroga ai limiti massimi di fruizione degli ammortizzatori previsti (artt. 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015), per un massimo di dodici mesi.
La norma di riferimento riguarda l’art. 44 nel D.L. n. 109/2018 introdotta nella circostanza del crollo del “ponte Morandi” a Genova.
La circolare del Ministero del Lavoro n. 15 del 4 ottobre 2018 precisa la necessità di un accordo in sede governativa con la partecipazione del Mise, della Regione interessata e delle parti sociali.

Interventi integrativi pluriennali
Nei processi riorganizzativi complessi l’art. 22-bis del D.Lgs. n. 148/2015 e successive modificazioni, -con una disposizione valevole fino al 2024- ha destinato 100 milioni di € per le integrazioni del 2023 e 50 per quelle relative al 2024.
La norma riguarda le imprese, con un organico non inferiore alle 100 unità, che presentano una propria rilevanza strategica, anche a livello regionale e diverse problematiche occupazionali.
La norma prevede un ulteriore periodo di ammortizzatore sociale in deroga, rispetto ai limiti stabiliti dalla norma che per la causale di crisi aziendale è di 6 mesi, per la riorganizzazione aziendale e per il contratto di solidarietà è di 12 mesi.
È necessario un accordo da stipulare in sede di Ministero del Lavoro che coinvolga oltre alle parti interessate, la Regione (o le Regioni interessate), finalizzato alla rioccupazione del personale eccedente attraverso le politiche attive regionali che per la qualificazione dell’azienda interessata circa la sua rilevanza economica ed occupazionale nel tessuto produttivo locale.

Trattamento di sostegno per i dipendenti di aziende sequestrate o confiscate
La misura che, salvo proroghe successive, cessa il prossimo 31 dicembre 2023 e che risulta finanziata per l’anno corrente con un milione di €.
Riguarda le imprese sottratte alla mafia o ad altre organizzazioni criminali sottoposte ad amministrazione giudiziaria per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività.
Il trattamento viene concesso dal Ministero del Lavoro e consiste in una indennità che in relazione alla sospensione dell’orario può giungere, per 12 mesi, fino al limite massimo previsto per le integrazioni salariali, con riconoscimento della contribuzione figurativa. L’erogazione avviene con il sistema del pagamento diretto da parte dell’Inps

Integrazione salariale e accordo di transizione occupazionale
La circolare Inps 4/2023 precisa le modalità per la concessione della Cassa integrazione straordinaria in deroga (22-ter del D.Lgs. n. 148/2015), rispetto ai limiti massimi per un periodo non superiore a 12 mesi, -non rinnovabile-, in favore delle aziende che:
presentano ritardi nella esecuzione del piano di rioccupazione dei lavoratori divenuti eccedentari e che hanno esaurito il plafond ordinario delle integrazioni salariali previsto dagli artt. 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015.
È necessario sottoscrivere, in sede di Ministero del Lavoro, un accordo stabilendo che l’impresa ed i lavoratori interessati si trovino “in uscita” dalla Cigs per una delle causali previste (crisi aziendale, riorganizzazione, contratto di solidarietà).

Riguarda le imprese con alle dipendenze almeno 16 dipendenti compresi i dirigenti anche se non sono destinatari di nessun intervento integrativo.
È previsto uno specifico esame congiunto con le RSU e le Organizzazioni Sindacali Territoriali (art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015),
I tempi sono di 10 giorni per le aziende dimensionate fino a 50 dipendenti che salgono a 25 per quelle che presentano un organico superiore.
Nella transizione occupazionale l’accordo sindacale deve, esplicitamente, definire le azioni finalizzate sia alla rioccupazione che all’autoimpiego, con il ricorso anche ai Fondi interprofessionali per quel che riguarda la formazione e la riqualificazione professionale.
I lavoratori hanno l’obbligo di partecipare ai corsi di formazione e riqualificazione e la mancata presenza, -imputabile alla responsabilità esclusiva del lavoratore-, comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale.
I dipendenti che fruiscono della integrazione salariale “ulteriore” vengono inseriti nel programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori ’art. 1, comma 324, della legge n. 178/2020), ed i nominativi sono comunicati all’Anpal che li mette a disposizione di tutte le Regioni interessate.

Controlli ispettivi sui lavoratori in Cigs: obbligo formativo
I lavoratori che usufruiscono degli interventi di integrazione salariale straordinaria secondo l’art. 25-ter del D.Lgs. n. 148/2015 e successive modificazioni, attuato con due decreti ministeriali emanati il 2 agosto 2022 prevede l’obbligo di frequentazione di appositi corsi di qualificazione e riqualificazione professionale quale condizione per la fruizione dei benefici di sostegno al reddito.
La disposizione in esame è stata circoscritta ai soli casi in cui l’obbligo di frequentazione dei corsi è previsto dalla legge (ad es., nella Cigs per transizione occupazionale, disciplinata dall’art. 22-ter) o dall’accordo collettivo che costituisce un passaggio obbligatorio della procedura.
L’accertamento della mancata partecipazione senza giustificato motivo fornito dal lavoratore alle iniziative di formazione e riqualificazione in costanza del trattamento integrativo è compito degli Ispettori del lavoro che relazionano l’Inps per la materiale applicazione della sanzione e per l’eventuale recupero delle somme indebitamente percepite.
Le sanzioni per le fattispecie sotto riportate, in ogni caso, non comportano il recupero della contribuzione figurativa e dell’Assegno unico e universale (Auu) se eventualmente erogato.
Le assenze giustificato motivo, nella misura compresa tra il 25% ed il 50% delle ore complessive per ognuno dei corsi proposti, comporta l’irrogazione della sanzione corrispondente alla decurtazione di 1/3 della mensilità del trattamento di Cigs, ferma restando la sanzione minima individuata dall’art. 25-ter pari alla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale.
Le assenze superiori e comprese tra il 50% e l’80% delle ore complessive previste per ciascuno dei corsi proposti, la decurtazione è pari alla metà di una mensilità di trattamento Cigs, ferma restando la sanzione ex art. 25-ter consistente nella decurtazione di una mensilità.
Le assenze non giustificate che superano la soglia dell’80% delle ore complessive per ognuno dei corsi proposti, si arriva alla decadenza dal trattamento di integrazione salariale straordinario.

Il Decreto ministeriale ritiene ammette le seguenti assenze pari ad un giustificato motivo:

a) malattia o infortunio (con certificazione medica probante);
b) servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
c) stato di gravidanza per i periodi di astensione previsti dalla legge compresi i periodi per affidamento od adozione, nonché il congedo per paternità ex art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001 e, limitatamente, ai giorni di fruizione, quello previsto dall’art. 27-bis dello stesso Decreto legislativo;
d) citazioni in Tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del Magistrato;
e) gravi motivi familiari documentati e/o certificati.
f) casi di limitazione legale della mobilità personale (ad es., arresti domiciliari);
g) ogni altro comprovato elemento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di partecipare ad iniziative di formazione e/o riqualificazione, senza possibilità di alcuna di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo (ad es., calamità naturali, scioperi dei trasporti pubblici, ecc.).


Fiom-Cgil nazionale

Roma, 10 marzo 2023

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La Fiom è il sindacato delle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici della Cgil

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