Sabato, 23 Novembre 2024

Telecom. Allarme amianto

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Lo scorso 3 marzo si è tenuta presso la sede nazionale una riunione straordinaria delle RSU Fiom del settore delle istallazioni telefoniche, alla presenza della Segreteria nazionale, del Coordinatore di settore e del responsabile dell'ufficio Salute e Sicurezza.

La riunione si è svolta a fronte dell'allarme suscitato tra i lavoratori del settore, per essere venuti a conoscenza che nelle centrali della Telecom, ove operano, era presente l'amianto utilizzato negli anni passati come isolante e mai tolto.

Nel corso della riunione si è ricordato che con la legge 257 del 1992 è fatto divieto di utilizzare l'amianto e la dove è presente eliminarlo o inertizzarlo.

La presenza dell'amianto è dunque da giudicare come un fatto estremamente grave e che rende obbligatorio che le Rsu chiedano alla azienda per cui operano e al committente Telecom precise e urgenti azioni da attuare.

 

  1. Le aziende che operano in regime di appalto devono richiedere alla Telecom la redazione della “mappa” con segnata la presenza dell'amianto, le caratteristiche e lo stato di conservazione per ogni centrale telefonica, inviandone una copia al Servizio di Prevenzione e Protezione delle Asl di riferimento e altre copie agli RLS della Telecom e agli RLS di ogni azienda che operi presso quelle centrali.
  2. Deve essere richiesta l'immediata visita ispettiva del Servizio di Prevenzione e Protezione della Asl ed eventualmente anche dell'ARPA regionale.
  3. A fronte di un possibile “degrado” delle condizioni dell'amianto, con possibile dispersione delle fibre, deve essere avviata l'immediata rimozione dello stesso, con la bonifica dell'area interessata, da parte della Telecom, con isolamento totale dell'area coinvolta rispetto alle altre aree ove è possibile la presenza di attività lavorative. La mancata rimozione dell'amianto determina una responsabilità anche penale sia del committente che dell'impresa appaltante per cui operano i lavoratori.
  4. Le aziende per cui operano i dipendenti delle istallazioni devono informare immediatamente i lavoratori del rischio, formandoli anche sulle procedure e comportamenti a cui attenersi.
  5. Le aziende devono consultare gli RLS per effettuare i campionamenti delle aree interessate per individuare la presenza di eventuali fibre di amianto, tenendo conto che il valore limite di esposizione all'amianto è fissato a 0,1fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata durante le 8 ore di esposizione.
  6. Se si verificasse uno sforamento di tale limite deve cessare immediatamente l'attività dei lavoratori coinvolti, impedendo il loro accesso in quelle aree.
  7. Devono essere avviati immediatamente da parte dell'azienda che opera presso le centrali, a cura del medico competente, in questa prima fase, gli accertamenti sanitari dei lavoratori coinvolti, che devono comprendere l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale e in particolare del torace, nonché gli esami della funzione respiratoria.

 

Si precisa che gli interventi e le azioni necessarie devono essere attivate anche in presenza di amianto nelle "camerette", nei cunicoli e nelle gallerie dei servizi.

Queste richieste, l'esperienza ci dice che non saranno accolte totalmente e dunque per farle diventare effettive azioni necessitano di una pressione forte dei lavoratori di ciascuna azienda coinvolta che devono essere e informati dalle Rsu.

La Segreteria nazionale è impegnata a verificare il rispetto delle procedure necessarie da parte delle aziende.

 

La Fiom è il sindacato delle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici della Cgil

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