Domenica, 22 Dicembre 2024

Sottoscritto un accordo per il settore artigiano che definisce una "una tantum" di 420 euro per gli anni 2013 e 2014 e la disciplina dell'apprendistato professionalizzante

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È stato raggiunto oggi con le associazioni artigiane un'intesa:

- che riconosce a tutti i lavoratori un importo di 420 euro lordi a copertura del periodo di carenza contrattuale relativo al periodo 1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2014;

- che, recependo quanto previsto dal testo unico dell'apprendistato del 2011, regolamenta l'apprendistato professionalizzante nel settore dell'artigianato metalmeccanico, confermando in parte quanto già definito nel CCNL del 16.6.2011 e ridefinendo la normativa relativamente alla durata del periodo di apprendistato, al periodo di prova e le ore di formazione, e migliorando il trattamento economico di malattia.

 

La nuova disciplina dell'apprendistato sostituisce l'art. 27 del CCNL e prevede, a far data dal 1° gennaio 2015:

- la possibilità di assunzione con contratto di apprendistato di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni di età anagrafica;

- un periodo di prova, unificato per tutte le qualifiche, da indicare nella lettera di assunzione e non superiore a tre mesi;

- il riconoscimento dei periodi di apprendistato prestati presso altri datori di lavoro, se svolti per le stesse mansioni e se non ci sono interruzioni superiori a 12 mesi;

- la durata minima di sei mesi e massima di cinque anni, con la previsione di:

a) una durata massima di tre anni per gli impiegati amministrativi;

b) una durata massima di due anni per gli impiegati addetti al centralino;

c) la riduzione di sei mesi in caso di titolo di studio post-obbligo attinente la qualifica da raggiungere;

d) la riduzione di 12 mesi in caso di una laurea attinente la qualifica da conseguire;

- la definizione delle % di retribuzione (a partire dal 70% il primo anno e con il 100% il quarto anno) definite e indicate sui singoli periodi;

- Ia formazione tecnico professionale, il cui minimo é definito in 80 ore annue;

- l'indennità di malattia per la quale con l'accordo si riconosce il trattamento economico previsto per gli operai e per gli impiegati, così come era già definito e viene confermato per gli altri istituti contrattuali quali ferie e tredicesima.

Inoltre con le associazioni artigiane oggi è stata raggiunta un'intesa che prevede il riconoscimento a tutti i lavoratori di un importo "una tantum" pari a 420 euro lordi a copertura del periodo 1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2014; la "una tantum" verrà erogata in quattro tranche di pari importo (105 euro) con le retribuzioni di gennaio 2015, aprile 2015, luglio 2015, ottobre 2015.

L'importo della "una tantum" è riproporzionato in relazione alla durata del rapporto di lavoro e ridotto proporzionalmente per part time, assenza facoltative post-parto e sospensioni concordate per mancanza di lavoro; per gli apprendisti è riproporzionato nella misura del 70%.

La "una tantum" non incide sugli istituti, compreso il TFR.

Con le associazioni artigiane continua il confronto sul rinnovo del CCNL scaduto il 31 dicembre 2012; il prossimo incontro di trattativa si terrà mercoledì 11 febbraio 2015.

 

Fiom nazionale

Roma, 15 gennaio 2015

La Fiom è il sindacato delle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici della Cgil

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