A decorrere dal 2022 per tutti i lavoratori in forza al 1 gennaio, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello (premio,di risultato o altri istituti soggetti a contribuzione), che nel precedente anno (1 gennaio - 31 dicembre), abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente
L’importo si intende omnicomprensivo e senza incidenza sul TFR.
In caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle del CCNL, verrà corrisposto un importo inferiore fino a concorrenza, in funzione della durata del rapporto di lavoro - anche non consecutiva - dell’anno precedente.
La frazione superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, antecedente alla corresponsione dell’elemento perequativo, verrà liquidato all’atto della liquidazione delle competenze.
Il superminimo individuale non assorbibile previsto dal comma 7 art. 10 disciplina comune non si considera tra le voci che concorrono ad escludere o ridurre l’elemento perequativo.