• Autocertificazione per il nucleo familiare a partire dal 1 gennaio 2021 (regolamento in vigore dal 10 novembre 2020);
• confermata l’iscrizione per i lavoratori che volontariamente aderiscono a risoluzioni consensuali come previsto dal Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020;
• iscrizione familiari non fiscalmente a carico (circolare mètaSalute del 10 novembre 2020).
Autocertificazione per il nucleo familiare
A partire dal 1°gennaio 2021, e successivamente all’inizio di ogni anno, gli iscritti al fondo dovranno produrre l’autocertificazione e la documentazione attestante la condizione di coniuge o convivente fiscalmente a carico e dei figli conviventi.
I figli di genitori, entrambi iscritti al fondo, coniugati o conviventi di fatto, devono essere iscritti solo nel nucleo familiare fiscalmente a carico di uno dei due genitori.
Iscrizione dei lavoratori che volontariamente aderiscono a risoluzioni consensuali
L’11 novembre 2020 Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom e Uilm hanno comunemente condiviso che l’ipotesi «di accordi collettivi aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
In questo ultimo caso ai lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione Naspi – come previsto dal Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 è riconducibile alla norma contrattuale del Ccnl la dove prevede, a fronte del versamento della contribuzione per la sanità integrativa il mantenimento dell’iscrizione – per i lavoratori sospesi interessati dall'istituto della Cig in tutte le sue tipologie e, per un periodo massimo di 12 mesi, per i lavoratori cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero ai sensi dell'art. 7, legge 15 luglio 1966, n. 604, che beneficiano della Naspi.»
È quindi confermata l’iscrizione al fondo e la messa in copertura con la polizza sanitaria per i lavoratori che rientrano «nelle ipotesi di accordi collettivi aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. In questo ultimo caso ai lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione Naspi» come previsto dal Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020.
Per i lavoratori interessati, a fronte del versamento della contribuzione dovuta dalle imprese, proseguirà l’iscrizione a mètaSalute e di conseguenza il diritto alle prestazioni sanitarie.
Iscrizione familiari non fiscalmente a carico
Dal 10 novembre ed entro il 4 dicembre 2020 è disponibile, on-line, la procedura per l’inclusione a pagamento per l’anno 2021 dei familiari non fiscalmente a carico:
- la possibilità dell’iscrizione interessa esclusivamente il coniuge o il convivente di fatto o i figli non conviventi affidati all’ex coniuge;
• il reddito di riferimento è quello presunto per l’anno 2021;
• la finestra «10 novembre/4 dicembre» è l’unica finestra utile per l’inserimento. Il lavoratore può far aderire i propri familiari non fiscalmente a carico al piano base o al piano diverso a cui il lavoratore aderisce, mantenendo per il familiare non fiscalmente a carico massimali autonomi. I lavoratori che nel 2020 hanno utilizzato il Flexible benefit e attivato il piano D potranno attivare per i propri familiari non fiscalmente a carico esclusivamente il piano base con massimali autonomi. La scelta di mantenere massimali autonomi per i familiari non fiscalmente a carico si è resa necessaria per tutelare sia il lavoratore dipendente che il familiare a carico iscritto al fondo;
• quando il lavoratore caponucleo e il familiare non fiscalmente a carico consumano gli stessi massimali, necessariamente devono avere lo stesso piano e per il fondo non è possibile chiedere al familiare pagante un tempestivo adeguamento – con la restituzione o l’integrazione del premio – in base alle variazioni del piano del lavoratore caponucleo;
• si è verificato molte volte il caso in cui i lavoratori cambiando posto di lavoro entrano in un diverso piano sanitario o decidano di utilizzare il Flexible benefit per accedere al piano sanitario correlato;
• in questi casi per il familiare non fiscalmente a carico non sono più determinabili i massimali precedentemente condivisi ne è possibile un loro (tardivo) adeguamento al nuovo piano del lavoratore.
Per queste ragioni, per una gestione corretta delle posizioni anagrafiche e delle garanzie sanitarie, il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha scelto di definire per i familiari a carico solo piani sanitari con massimali autonomi. È importante sapere che eventuali richieste di restituzioni delle quote versate, in caso di iscrizione per errore, devono essere attivate nell’area riservata del lavoratore presente sul sito (indicare sito metasalute) e devono pervenire al Fondo metàSalute entro e non oltre il 31 gennaio 2021.