Sabato, 23 Novembre 2024

Pometon di Venezia. Spezzato il ricatto, ripristinati i diritti

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Depositate dal Tribunale di Venezia le motivazioni della sentenza con cui a maggio scorso era stato accolto il ricorso della Fiom.

 

Comunicato collegio difensivo Fiom

 

Con sentenza del 30 maggio 2014, depositata il 3 settembre 2014, il Tribunale di Venezia ha assunto un’importante posizione circa un problema ormai tipico in tutte le vicende caratterizzate dalla stipula di accordi collettivi peggiorativi con sindacati “disponibili”, in aperto dissenso con altri sindacati e buona parte dei lavoratori.

Accade, cioè, che il datore di lavoro disdetti, da un lato, il contratto aziendale vigente, prevedente certi trattamenti economico normativi e concluda, dall’altro, successivamente, un nuovo contratto aziendale separato a condizioni peggiorative con uno o più sindacati “comprensivi” esercitando sui dissidenti questa specie di ricatto: chi non accetta il ribasso dei vecchi trattamenti li perde del tutto.

La ragione giuridica di questa regola/ricatto sarebbe nella cessazione di operatività, come fonte giuridica, dello stesso vecchio contratto aziendale.

Nello specifico, il caso riguardava la disdetta di tutta la contrattazione aziendale (di 40 anni…) da parte della società Pometon spa di Venezia, alla quale faceva seguito, dopo un anno di trattative, la firma di un accordo separato da parte della sola Fim-Cisl. La società comunicava ai propri dipendenti che per ottenere i benefici del nuovo accordo avrebbero dovuto espressamente aderire ad esso (oltre che versare un contributo alla Fim di “quota contratto”), altrimenti non avrebbero percepito alcun compenso diverso da quello fissato dal Ccnl.

Il dispositivo della sentenza era uscito nel maggio 2014, ma le motivazioni sono state depositate solo il 3 settembre 2014. Con esse il Tribunale ha specificato le ragioni per cui ha dichiarato il diritto dei lavoratori che avevano promosso causa (e che non avevano aderito all’accordo separato) al mantenimento delle voci retributive previste dai precedenti accordi aziendali disdettati (e in particolare, al premio di produzione, all’assegno non assorbibile, al terzo elemento e alla quattordicesima mensilità) con le modalità in essere sino al 31 marzo 2013 (data dell’accordo separato), con conseguente condanna anche al pagamento delle relative differenze retributive.

La sentenza del Tribunale di Venezia ha cioè spezzato il ricatto evidenziando che la legge tutela comunque il lavoratore al livello del suo rapporto individuale di lavoro, con una garanzia legale della intangibilità della retribuzione di cui è eloquente espressione l’art. 2103 del codice civile, norma che impone l’invarianza della retribuzione persino in caso di adibizione a mansioni diverse.

In altre parole, in un rapporto a prestazioni corrispettive ove lo scambio avviene tra lavoro e retribuzione, le condizioni economiche concordate non possono automaticamente venir meno per il venir meno della “fonte” contrattuale collettiva, nel momento in cui quella regolamentazione è diventata parte del contratto individuale.

Afferma infatti il Tribunale: “si è ritenuto che il superamento della contrattazione precedente non possa intervenire su situazioni ormai consolidate (…) per modifiche incidenti sull’ammontare della retribuzione dovuta, dovendo anche in questo caso ritenersi consolidato il diritto al mantenimento della stessa in capo al dipendente di quanto previsto dal disposto dell’art. 2103 c.c., norma la quale prevede che il lavoratore debba essere adibito alle mansioni di assunzioni o comunque a mansioni almeno equivalenti, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Ma se a fronte di una mutamento di mansioni non ci può essere una riduzione della retribuzione – neppure nell’accordo fra le parti cfr. l’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. – tanto più una riduzione non potrà avvenire laddove, come nel caso di specie, le mansioni siano rimaste inalterate, soprattutto per effetto di una decisione unilaterale quale è stata la disdetta datoriale nella vicenda odierna. Ciò anche se – come nel caso di specie – siano rispettati i cosiddetti minimi costituzionali ricavabili dalla contrattazione collettiva nazionali quali parametri di riferimento per la verifica dell’eventuale violazione del disposto di cui all’art. 36 Cost.”.

Va anche osservato che l’art. 2103 cc è un corollario di un più generale principio di corrispettività per il quale, una volta stabilitosi un equilibrio tra due beni economici che si scambiano (ad esempio tot retribuzione contro tot quantità di forza lavoro) non può una parte autoridursi la prestazione cui è obbligato pretendendo che l’altra continui a corrispondere la sua con modalità e quantità invariate: autoriduzione che verrebbe invece realizzata, paradossalmente, con la disdetta del vecchio contratto collettivo.

Il vero è che la disdetta riguarda il contratto collettivo come fonte, talché semmai esso una volta disdettato anche se non potrà applicarsi di per sé a nuovi assunti non tocca l’equilibrio già stabilito tra le prestazioni corrispettive nei rapporti lavorativi in essere.

Non è quindi in realtà credibile la teoria secondo cui la disdetta dei contratti collettivi lascerebbe senza regole – e quindi senza diritti – i rapporti individuali di lavoro dei lavoratori iscritti ai sindacati che lo sottoscrissero: e la controprova è costituita, logicamente, dall’ipotesi di lavoratori non iscritti a sindacati ai quali pacificamente la disciplina del contratto collettivo viene applicata solo per accordo individuale. Per questi lavoratori la disdetta del contratto collettivo è sicuramente indifferente, e il loro rapporto continua come prima: e sarebbe allora davvero assurdo e discriminatorio che il lavoratore non sindacalizzato sia più tutelato del sindacalizzato, quando invece la Costituzione nei suoi articoli 2, 3 e 39 promuove la sindacalizzazione come fondamentale motore di progresso sociale.

I princìpi esposti nella sentenza con ampia e articolata motivazione possono quindi essere un punto di riferimento nelle sempre più diffuse e complesse situazioni che caratterizzano questa fase di crisi.

 

Avvocati Piergiovanni Alleva, Dino Bravin, Stefania Mangione e Alberto Piccinini

 

5 settembre 2014

 

 

La Fiom è il sindacato delle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici della Cgil

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