Il 10 aprile del 2014, un operaio della Fluid-O-Tech di Milano (che, come si legge nella sentenza di reintegro “in vent’anni non è mai stato destinatario di contestazioni disciplinari”), riceve per raccomandata una lettera di licenziamento.
Il motivo dell’espulsione dal lavoro è un diverbio tra il lavoratore e un responsabile dell’azienda: niente di grave, cose che accadono e che, in genere, si risolvono senza drammi.
Ma nonostante le giustificazioni del lavoratore, il gruppo dirigente della Fluid-O-Tech di Milano, decide di “andare giù pesante”.
Il lavoratore, assistito dalla Fiom, impugna il licenziamento sulla base dell’art.18 dello Statuto dei Lavoratori.
Dopo aver ascoltato le parti, il Giudice della sezione Lavoro del Tribunale di Milano emette la sentenza che sancisce l’illegittimità del licenziamento e condanna l’azienda “alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro con le mansioni precedentemente ricoperte e comunque equivalenti, ed al pagamento dell’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegra”.
E’ un buon motivo in più per continuare a battersi perché non venga cancellato lo Statuto dei Lavoratori.
Fiom-Cgil Milano
Milano, 3 ottobre 2014