Venerdì, 22 Novembre 2024

Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro

[Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48]


Art. 19. Fondo nuove competenze

1. Il Fondo nuove competenze, di cui all’articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato, nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, dalle risorse rinvenienti dal Piano nazionale Giovani, donne, lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus, identificate in sede di programmazione. Al finanziamento del Fondo possono concorrere, altresì, le risorse del Programma operativo complementare Sistemi per le politiche attive e l’occupazione (POC SPAO), nei limiti della relativa dotazione finanziaria e nel rispetto delle proprie modalità di gestione e controllo.

2. Mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono finanziate le intese sottoscritte a decorrere dal 2023, ai sensi del comma 1 del citato articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le intese sono volte a favorire l’aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica. Con le risorse del Fondo sono finanziati parte della retribuzione oraria, nonché gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore di lavoro destinate ai percorsi formativi, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 11 -ter, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

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Viene rifinanziato il fondo nuove competenze fino al 2027.
Il Fondo istituito dal Decreto Legge 34 /2020 e finanziato con Fondi europei è stato recentemente prorogato per il 2023 e consente la riqualificazione del personale (previe intese con le rappresentanze sindacali), per la rimodulazione dell'orario di lavoro in funzione di nuove esigenze organizzative e produttive dell'impresa.

 

Art. 22. Maggiorazione dell’Assegno Unico e Universale

1. Con effetto dal 1° giugno 2023, all’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La maggiorazione di cui al presente comma è riconosciuta, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l’altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell’ambito del limite di godimento dell’assegno.».

2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 6,6 milioni di euro per l’anno 2023, 11,5 milioni di euro per l’anno 2024, 11,9 milioni di euro per l’anno 2025, 12,3 milioni di euro per l’anno 2026, 12,6 milioni di euro per l’anno 2027, 13,0 milioni di euro per l’anno 2028 e di 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029. 3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 6,6 milioni di euro per l’anno 2023, 11,5 milioni di euro per l’anno 2024, 11,9 milioni di euro per l’anno 2025, 12,3 milioni di euro per l’anno 2026, 12,6 milioni di euro per l’anno 2027, 13,0 milioni di euro per l’anno 2028 e in 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029 si provvede ai sensi dell’articolo mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

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La norma specifica che la maggiorazione dell'assegno unico universale, prevista per i nuclei in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, spetta anche per i minori appartenenti a nuclei ove al momento della presentazione della domanda, è presente un solo genitore lavoratore poiché l'altro risulta deceduto.
Pertanto, la maggiorazione viene riconosciuta per ciascun figlio minore anche per quelle situazioni in cui l’unico genitore presente sia titolare di reddito da lavoro e l’altro risulti deceduto.

 

Art. 24. Disciplina del contratto di lavoro a termine

1. All’articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere a) , b) , b -bis ) sono sostituite dalle seguenti: « a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51; b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a) , nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
b -bis ) in sostituzione di altri lavoratori.»; b) il comma 1.1. è abrogato;
c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5 -bis.

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.».

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Si interviene sulle causali introdotte dal decreto Dignità (D.L. n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2018) che ha previsto per i contratti di durata superiore ai 12 mesi, nonché per le proroghe che prolungano il rapporto oltre i 12 mesi e i rinnovi, l’apposizione di specifiche causali, quali la sussistenza di condizioni straordinarie, imprevedibili o comunque eccezionali rispetto all’organizzazione produttiva.
Fermo restando l’attuale impianto della causalità per i primi 12 mesi del rapporto, con il nuovo decreto viene modificato l’impianto relativo alle casuali che giustificano l’apposizione di un termine superiore, comunque non eccedente i 24 mesi.
Viene, infatti, previsto che l’apposizione del termine superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:
- è disciplinato dalla contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 81/2015 (contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro RSU);
- in assenza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, le ragioni tecniche, organizzative e produttive potranno essere individuate dalle parti contraenti, ovvero datore di lavoro e lavoratore, ma solo fino al 30 aprile 2024.
Dopo tale termine si dovrà fare riferimento alle casistiche individuate dalla contrattazione collettiva.

Infine, rimane confermata la causale sostitutiva: l’apposizione del termine superiore ai 12 mesi e comunque non eccedente i 24 mesi potrà avvenire per sostituire altri lavoratori.

 

Art. 25 Modifica all’articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015

1. All’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1 -ter , è inserito il seguente:
«1 -quater : Fino al 31 dicembre 2023, per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, è possibile, con accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro di cui al comma 5 -bis , entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. Restano fermi in ogni caso l’impegno di spesa complessivo e il numero massimo di lavoratori ammessi alle misure di cui al comma 5 -bis , previsti nell’originario contratto di espansione.».

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Al fine di consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, viene previsto fino al 2023, la possibilità di stipulare un accordo integrativo in sede ministeriale per rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro con accesso allo scivolo pensionistico entro un arco di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione.
La misura riguarda i contratti di espansione stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi.
Resta confermato il numero massimo di lavoratori ammessi allo scivolo pensionistico previsti nell’originario contratto di espansione.

 

Art. 26. Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5 -bis . Le informazioni di cui al comma 1, lettere h) , i) , l), m), n), o), p) e r) , possono essere comunicate al lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con l’indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie.».
b) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6 -bis . Ai fini della semplificazione degli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo e della uniformità delle comunicazioni, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro».

2. All’articolo 1 -bis del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.»;
b) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Gli obblighi informativi di cui al presente articolo non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale e commerciale».

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Sono introdotte alcune semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito alle condizioni applicabili al contratto e al rapporto di lavoro dopo le modifiche apportate al D.Lgs. n. 152/1997 come modificato e integrato dal decreto Trasparenza (D.Lgs. n. 104/2022).

Nello specifico, viene previsto che l’onere informativo relativo alle seguenti informazioni può ritenersi soddisfatto con l’indicazione del riferimento normativo e/o della contrattazione collettiva, anche aziendale:

- durata del periodo di prova;

- diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro;

- durata del congedo per ferie nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore;

- la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;

- l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;

- la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, (se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in parte prevedibile);

- le informazioni, qualora il rapporto di lavoro non preveda un orario normale di lavoro programmato, riguardanti la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite, la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite, le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative, il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico;

- gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.

Inoltre, viene previsto che il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

 

Art. 27. Incentivi all’occupazione giovanile

1. Al fine di sostenere l’occupazione giovanile e nel rispetto dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1 giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

2. L’incentivo di cui al comma 1 è cumulabile con l’incentivo di cui all’articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore «NEET» assunto.

3. L’incentivo è riconosciuto nei limiti delle risorse, anche in relazione alla ripartizione regionale, di cui al comma 5 per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. L’incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

4. L’incentivo di cui al comma 1 è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell’incentivo è trasmessa attraverso apposita procedura telematica, all’INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo. A seguito della comunicazione di cui al secondo periodo, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all’incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni, il richiedente ha l’onere di comunicare all’INPS, attraverso l’utilizzo della predetta procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che dà titolo all’incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L’incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del con tratto che dà titolo all’incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse, l’INPS non prende più in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

5. La copertura degli oneri di cui al comma 1 è assicurata per 80 milioni di euro per l’anno 2023 e per 51,8 milioni di euro per l’anno 2024 a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del predetto programma. Con decreto adottato da ANPAL si provvede alla ripartizione regionale delle risorse di cui al primo periodo, che costituisce limite di spesa.

6. Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione 2014-2020 e del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020, l’ANPAL è autorizzata a riprogrammare, in coerenza con le spese effettivamente sostenute e comunque nel limite di 700 milioni di euro, le misure di cui all’articolo 1, commi da 10 a 19 e da 162 a 167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando l’importo complessivo di euro 4.466 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, di cui ai commi 15, 19 e 167, ultimo periodo, dell’articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020.

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Viene previsto, -per un periodo di 12 mesi-, un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda (imponibile ai fini previdenziali) a favore dei datori di lavoro che effettuano, tra il 1° giugno ed il 31 dicembre dell’anno 2023, assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere di giovani che:

a) alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
b) non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);
c) siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.
L’incentivo è cumulabile con quello previsto per gli under 30 e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore “NEET” assunto.

 

Art. 28. Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità

1. Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie produttive e nelle iniziative imprenditoriali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del predetto decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, per ogni persona con disabilità, di età inferiore a trentacinque anni, assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto. Il fondo di cui al presente comma è alimentato mediante la riassegnazione in spesa, nel limite massimo di 7 milioni di euro per l’anno 2023, delle somme non utilizzate di cui all’articolo 104, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e versate nel predetto anno dalle amministrazioni interessate all’entrata del bilancio dello Stato.

2. Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 1° marzo 2024.

3. Per le operazioni relative alla gestione del fondo di cui al comma 1 e all’erogazione dei contributi, l’amministrazione interessata procede alla stipula di apposite convenzioni e con eventuali oneri a carico delle risorse del medesimo fondo.

4. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

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Viene istituito un apposito fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, per ogni persona con disabilità sociale di età inferiore ai 35 anni, assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68, con contratto a tempo indeterminato nel periodo 1 agosto 2022 – 31 dicembre 2023.

 

Art. 30. Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione

1. Per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro, su domanda dell’azienda, anche qualora si trovi in stato di liquidazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, con proprio decreto, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, un ulteriore periodo, in continuità di tutele già autorizzate, di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti. Alle fattispecie di cui al presente comma non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 2. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l’anno 2024. L’INPS provvede al monitoraggio della relativa spesa, informando con cadenza periodica il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa di cui al primo periodo, non potranno essere più accolte ulteriori domande. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo pari a 13 milioni di euro per l’anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l’anno 2024 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) , del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

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Le aziende che hanno fronteggiato situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione, e che nel corso del 2022 non hanno raggiunto il completamento dei piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, o per cause non imputabili al datore di lavoro, -su richiesta aziendale-, (anche qualora si trovi in stato di liquidazione), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, con proprio decreto, in via eccezionale un ulteriore periodo, in continuità di tutele già autorizzate, di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti.

 

Art. 39. Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4.064 milioni di euro per l’anno 2023 e in 992 milioni di euro per l’anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 4.876 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede, quanto a 1.156 milioni di euro per l’anno 2023 e a 232 milioni di euro per l’anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 1.388 milioni di euro per l’anno 2023, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 2.908 milioni di euro per l’anno 2023 e a 760 milioni di euro per l’anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 3.488 milioni di euro per l’anno 2023 e a 180 milioni per l’anno 2024, ai sensi dell’articolo 44.

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Viene innalzato dal 2% al 6%, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per IVS a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità).

La misura dell’esonero sale al 7%, sempre per il medesimo periodo, qualora la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 €.

 

Art. 40. Misure fiscali per il welfare aziendale

1. Limitatamente al periodo d’imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all’attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

2. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 51, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi, in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1. 3. Il limite di cui al comma 1 si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 142,2 milioni di euro per l’anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede ai sensi dell’articolo 44.

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Per il solo anno 2023, ma limitatamente ai soli lavorator dipendenti con figli a carico (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi), viene innalzato il limite di esenzione di beni e servizi da 258,23 € a 3.000 €.

Nel nuovo limite di 3.000 € per il 2023 rientrano anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

 

Fiom-Cgil nazionale

Roma, 5 maggio 2023

La Fiom è il sindacato delle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici della Cgil

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