Art.19 bis - maxi emendamento al D.L. n.18 del 17 marzo 2020 N. 18
Il maxi emendamento al Decreto n18/2020 “Cura Italia” con l’art.19 bis introduce due specifiche “deroghe” rispetto al Dlg 81/2015 in materia di ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine sospendendo gli articoli 20 e 21 fino ad agosto 2020. Nello specifico:
1 - Rimuove il divieto previsto dall’art. 20 comma 1 lettera c del Dlg. n.81/2015 e prevede la possibilità per le imprese di poter accedere agli ammortizzatori sociali Covid, anche nel caso in cui, a partire dal 24 febbraio 2020, abbiano proceduto o procederanno al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in essere.
L’articolo 20 che viene rimosso stabilisce infatti che non è ammessa da parte delle imprese l’apposizione del termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato in caso di una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario di lavoro in regime di cassa integrazione guadagni che interessi lavoratori adibiti alle mansioni a cui si riferisce il contratto a tempo determinato.
2 - Sospende i termini massimi di interruzione consentiti tra un contratto e l’altro previsti dall’art.21 comma 2 Dlg n.81/2015 che, se superati, prevedono la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.
L’articolo 21 che viene sospeso stabilisce che qualora un lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto della durata fino a sei mesi, ovvero 20 giorni per un contratto di durata superiore ai sei mesi il secondo contratto si trasforma a tempo indeterminato.