Per rispondere ai numerosi quesiti che arrivano, l’INPS con il messaggio n.1621 del 15 aprile 2020, ha fornito chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo Covid-19 riconosciuto con l’art. 23 del Decreto Legislativo del 17 marzo 2020 n.18 con la finalità di consentire la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado a causa dell’emergenza Coronavirus. Di seguito i chiarimenti forniti dall’Inps:
Il congedo può essere fruito:
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da uno dei genitori o da entrambi ma non negli stessi giorni;
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per un totale complessivo di 15 giorni per nucleo familiare e non per ogni figlio.
In presenza di domande presentate da genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare per i medesimi giorni, l’INPS accoglie quella presentata cronologicamente prima e respinge le successive.
I genitori che hanno usato ferie o permessi per assistere i figli nel periodo compreso tra il 5 marzo e la fine delle sospensioni dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, possono presentare domanda di congedo COVID-19 anche per i periodi pregressi a partire dal 5 marzo e per un periodo non superiore a 15 giorni.
Il permesso può essere richiesto anche frazionato a giorni, con le stesse modalità del congedo parentale, alternandolo con l’attività lavorativa o con altri permessi (es. ferie, congedo parentale, prolungamento del congedo parentale, giorni di permesso ai sensi della legge n. 104/1992, etc.).
Per nucleo familiare del genitore richiedente il congedo COVID-19 si intende i soggetti componenti la famiglia anagrafica nel periodo di fruizione del congedo COVID-19 (cioè coloro che risultano iscritti nello stesso stato di famiglia). I coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare se continuano a risiedere nella stessa abitazione anche se risultano in due stati di famiglia distinti.
I coniugi separati o divorziati costituiscono due nuclei diversi quando hanno due diverse residenze oppure quando è stato disposto l’affido esclusivo dei minori ad uno solo dei genitori. In questo ultimo caso, il congedo potrà essere fruito dal solo genitore con l’affido esclusivo a prescindere dalla causale di assenza dell’altro genitore.
Chiarimenti su congedo COVID-19 e ammortizzatori sociali
Il lavoratore collocato in qualsiasi trattamento di cassa integrazione salariale, può avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, optando per la fruizione del congedo COVID-19.
Il congedo non spetta quando nel nucleo familiare:
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un genitore risulta disoccupato, cioè quando rilascia la DID e non svolge attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo o quando rilascia la DID e ha un reddito da lavoro dipendente e assimilato non superiore a 8.145€ annui o 4.800€ annui se lavoratori autonomi;
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uno dei genitori è non lavoratore, cioè non è in stato di disoccupazione e non ha in essere alcun rapporto di lavoro, né di tipo subordinato né di tipo autonomo.
Il congedo COVID-19 non spetta quando nel nucleo familiare uno dei genitori beneficia di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa cassa integrazione ordinaria, straordinaria, NASpI e DIS-COLL.
Nel caso di trattamenti di integrazione salariale l’incompatibilità è limitata ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata
Nel caso di cassa integrazione con riduzione di orario di lavoro l’altro genitore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19.
Chiarimenti sulle situazioni di incompatibilità del congedo COVID-19
Il congedo non è compatibile con:
Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting - la richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting (art. 23 DL. n. 18/2020), presentata dal genitore stesso o dall’altro genitore appartenente al nucleo familiare.
Congedo parentale
La fruizione negli stessi giorni del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare, quando non si fruisce del congedo COVID-19 è possibile la fruizione del congedo parentale.
Riposi giornalieri della madre o del padre
La contemporanea fruizione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo di riposi giornalieri per allattamento (art. 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001), fruiti per lo stesso figlio.
Cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa
Non può essere fruito dal genitore disoccupato o privo di rapporto di lavoro. Nel caso in cui la cessazione dell’attività lavorativa intervenga durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19, la fruizione si interrompe con la cessazione stessa del rapporto di lavoro e le giornate successive non sono riconosciute, anche nel caso in cui l’altro genitore appartenente al nucleo familiare cessi l’attività o il rapporto di lavoro.
Chiarimenti sulle situazioni di compatibilità del congedo COVID-19
Il congedo è compatibile con:
Malattia
In caso di malattia di uno dei genitori dello stesso nucleo familiare, l'altro genitore può fruire del congedo COVID-19 oppure del congedo parentale
Maternità/Paternità
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in caso di congedo di maternità/paternità, l’altro genitore non può fruire del congedo COVID-19 per lo stesso figlio,
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in caso di più figli oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità, la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile per la cura degli altri figli.
Lavoro agile
La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la prestazione di lavoro in modalità smart-working dell’altro genitore.
Ferie
La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la contemporanea fruizione di ferie dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare.
Aspettativa non retribuita
L’aspettativa non retribuita è una sospensione dell’attività lavorativa, e non una cessazione del rapporto di lavoro, di conseguenza il lavoratore non può essere qualificato come disoccupato o non occupato in quanto il rapporto di lavoro esiste e vige il principio della conservazione del posto di lavoro. Di conseguenza è riconosciuta la compatibilità della fruizione del congedo con la contemporanea fruizione di aspettativa non retribuita dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare.
Part-time e lavoro intermittente
La fruizione del congedo da parte dell’altro genitore è compatibile ed è fruibile anche durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore.
Chiarimenti sui permessi per assistere figli con disabilità e compatibilità del congedo COVID-19
Il DL. n. 18/2020 riconosce ulteriori 12 giornate di permesso che sono soggette alle regole generali dei permessi di cui alla legge n. 104/1992.
I genitori possono fruire del congedo COVID-19, fermo restando l’estensione di ulteriori 12 giorni dei permessi retribuiti della legge n. 104/1992.
Il genitore lavoratore dipendente può cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo con i permessi della legge n. 104/1992, compresi i 12 giorni ulteriori previsti dal decreto-legge n. 18/2020, anche se fruiti per lo stesso figlio.
È possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale e con il congedo straordinario del D.lgs n. 151/2001, anche se fruiti per lo stesso figlio.
In caso di CIG con sospensione a zero ore non vengono riconosciute le giornate di permesso.
In caso di CIG con riduzione di orario, le 12 giornate possono essere fruite riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole del part-time verticale.
È possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l’altro genitore presente nel nucleo familiare stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale o del congedo straordinario previsti dal D.lgs n. 151/2001.