Sospensione dei licenziamenti - Art. 46
Dal 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto sono precluse per 60 giorni, e nello stesso periodo sono sospese, le procedure (articoli 4, 5 e 24 della legge 223) di licenziamento collettive pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.
Dal 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto e per 60 giorni il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può licenziare un lavoratore o una lavoratrice per giustificato motivo (articolo 3 legge n.604 del 15 luglio 1966).
Misure previste dal decreto legge su sospensione dei licenziamenti, ammortizzatori sociali, congedi, sostegni al reddito
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