Come previsto dall’art. 2, Sezione terza del Ccnl del 26 gennaio 2017, (Decorrenza e durata), … “ In caso di disdetta il presente Contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo Contratto Nazionale”… dal 1° gennaio 2020 trova applicazione il regime di ultrattività.
In particolare, continuano a rimanere in vigore tutti gli istituti contrattuali disciplinati nelle modalità stabilite, tra cui, a titolo esemplificativo:
• Previdenza complementare (art. 15, Sezione IV, Titolo IV)
• Assistenza sanitaria integrativa (art. 16, Sezione IV, Titolo IV)
• Welfare (art. 17, Sezione IV, Titolo IV)
• Formazione continua (art. 7, sezione IVB, Titolo VI)
Fiom nazionale
Roma, 3 giugno 2020