Il CCNL Unionmeccanica Confapi e Fiom-Cgil del 29 luglio 2013 ha istituito l’EBM (Ente Bilaterale Metalmeccanici). Si tratta di un Ente bilaterale previsto dagli accordi confederali e che il contratto istituisce per la categoria.
E’ finanziato dalle aziende e la FIOM ha deciso che la quota che, per gli accordi confederali, spetterebbe alle Organizzazioni sindacali venga utilizzata a favore delle prestazioni riservate alle lavoratrici ed ai lavoratori e abbiamo reso operativa questa decisione con l'accordo che istituisce l’Ente Bilaterale Metalmeccanici.
Quindi la scelta della Fiom è chiara, nessuna risorsa per il sindacato, solo prestazioni ai lavoratori.
Compito dell’EBM è fornire prestazioni aggiuntive al CCNL: è finanziato mensilmente dalle Aziende, tramite versamento con F24, ed istituisce la bilateralità anche per i lavoratori, le lavoratrici e le Aziende che applicano il CCNL.
Con il CCNL è stato sancito il diritto dei lavoratori e delle lavoratrici alle prestazioni della bilateralità e se le Aziende non rispettano questo impegno e non aderiscono debbono, per contratto, riconoscere ai propri dipendenti 25 euro lordi al mese per 13 mensilità nonché le prestazioni previste.
Le Aziende aderenti, alimentando economicamente e mensilmente l’EBM, acquisiscono il diritto alle prestazioni dell’EBM stesso per i propri dipendenti e per loro stesse.
Quali sono le prestazioni per i dipendenti?
1) Evento di malattia lunga
che comporti il pagamento da parte dell’azienda del 50% della retribuzione:
100,00 (cento/00) euro (pari al 6,15% di integrazione sul minimo tabellare al 4° livello) al mese per un massimo di tre mesi al verificarsi di un evento di malattia continuativa in corso d’anno civile (1/1 – 31-12).
2) Non Autosufficienza
Lavoratrici e lavoratori che usufruiscono dei permessi ex L. 104/1992, per assistenza a figli, genitori e coniugi non autosufficienti: 100,00 (cento/00) euro annui
3) Infortuni gravi
Lavoratrici e lavoratori che nel corso dell’anno civile (1/1 – 31/12) abbiano subito un infortunio riconosciuto dall’Inail di durata pari o superiore a quaranta giorni: 100 euro
4) Diritto allo studio
Lavoratrici o lavoratori che iscrivono i propri figli all’asilo nido e/o all’Università: 100,00 (cento/00) euro annui
5) Maternità e Paternità
Contributo alla nascita di un figlio/a: 150,00 (centocinquanta/00) euro una tantum
Inoltre l’EBM riconosce alle Aziende un contributo annuo per la formazione esterna di ogni apprendista alle proprie dipendenze, con l’obbligo, per le aziende stesse, di corrispondere all’apprendista il rimborso delle spese documentate per trasporto, pasti ed ore di viaggio.
Per beneficiare delle prestazioni sopra indicate, il lavoratore, di sua iniziativa e per il tramite dell’azienda deve presentare all’EBM la domanda redatta su apposita modulistica, scaricabile sul sito www.entebilateralemetalmeccanici.it.
Alla domanda, sottoscritta dall’azienda e dal lavoratore, devono essere allegati: copia degli F24 con cui sono stati effettuati i versamenti all’EBM negli ultimi 6 mesi; copia del LUL (ove necessario) e documentazione attestante uno degli eventi per cui si richiede la prestazione.
Ricevuta la richiesta, l’EBM delibera le prestazioni che verranno eseguite nei tempi e nei modi previsti dal regolamento. Le prestazioni così erogate vengono inserite dall’azienda nella busta paga e sono soggette, se dovuto, a tassazione specifica.
Occorre ora pubblicizzare e gestire questo diritto contrattuale con assemblee informative; sarà compito della Fiom dare ai delegati e alle delegate tutti gli strumenti e le conoscenze per gestire e rendere pienamente esigibile il diritto contrattuale alla bilateralità previsto dal Contratto Nazionale.
Per ogni chiarimento rivolgiti ai delegati sindacali e alla Fiom Territoriale