Art.1 comma 281 Legge di bilancio 2023 (Legge 197/2022)
In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità di cui al citato arti- colo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 €, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
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Per ridurre il peso del cuneo fiscale, senza penalizzare la posizione contributiva dei dipendenti, la legge di bilancio 2023, prevede in via eccezionale per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 un esonero dei contributi Ivs posti a carico del lavoratore.
L’esonero è pari al 2% se la retribuzione imponibile non supera l’importo mensile di 2.692€ e al 3% se la retribuzione non supera l’importo mensile di 1.923€.
Non è prevista riduzione contributiva per retribuzioni superiori a 2.692 € di imponibile contributivo mensile.
Nella precedente legge di bilancio 2022 era previsto:
per le retribuzioni imponibili fino a 2.692€ per l’anno 2022 un esonero contributivo dello 0,8%, poi incrementato al 2% dal decreto legge 115/2022.
L’imponibile da verificare è quello contributivo e non fiscale.
L’esonero non è previsto invece, all’eventuale quattordicesima prevista dal contratto collettivo nazionale applicato. Pertanto, nel mese di erogazione, la quattordicesima entrerà nell’imponibile mensile da verificare ai fini della determinazione della soglia.
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Lavoratori part time
Per i lavoratori part time con doppio lavoro la verifica della soglia deve essere verificata distintamente da ogni singolo datore di lavoro senza sommare gli imponibili.
Pertanto, se per il primo datore di lavoro il lavoratore ha maturato 1.000€ di imponibile e per il secondo 2.300€, il primo datore di lavoro riconoscerà il 3%, il secondo il 2% di esonero.
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La riduzione dei contributi fa venire meno una parte dell’onere deducibile, derivante dai contributi obbligatori Inps non trattenuti, che abbatte l’imponibile fiscale.
Di conseguenza, se da un lato il netto aumenta in virtù della riduzione della trattenuta dell’istituto di previdenza, dall’altro l’aumento dell’imponibile fiscale determina un incremento della tassazione, riducendo in parte il beneficio.
L’esonero potrà essere fruito anche a mesi alterni, vale a dire che nel mese in cui la retribuzione imponibile non è superiore a 1.923€ esso sarà riconosciuto nella misura del 3%; nel mese in cui la retribuzione imponibile sarà, ad esempio, pari a 2.400€ l’esonero spetterà al 2% per cento.
Diversamente, l’esonero non sarà riconosciuto, nei mesi in cui la retribuzione imponibile, magari per effetto di straordinari o altre indennità percepite, (premi, superminimi ecc.), sarà superiore a 2.692€.
Gli importi non devono essere intesi come scaglioni, ma solo come soglie.
Ai fini della definizione della soglia, la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per 13 mensilità e i suddetti limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.
Come già precisato dall’Inps nel messaggio 3499/2022, la riduzione della quota contributiva nel mese di competenza di dicembre potrà operare distintamente sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, sia sull’importo della tredicesima
Fiom-Cgil nazionale
Roma, 9 gennaio 2023