Art.1 comma 63 Legge di bilancio 2023 (Legge 197/2022)
Per i premi e le somme erogati nell’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all’art.1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5%.
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La legge di Bilancio riduce del 50% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati nel 2023, portando così dal 10% al 5% la tassazione dei premi fino ad un massimo di 3.000€ annui.
Viene modificata la legge 197/2022 in vigore dal 2016 che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e locali fino a un importo di premio in denaro pari a 3.000€ euro annuo erogato ai lavoratori con un reddito da lavoro, nell’anno precedente a quello di percezione, non superiore a 80.000€
Si ricorda che, qualora previsto tra le parti, i dipendenti possano convertire i premi di risultato assoggettabili a tassazione sostituiva, ora del 5%, in beni e servizi (cosiddetti piani di welfare aziendale).
In tal caso, i valori di premio convertiti non concorrono o concorrono solo parzialmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente imponibile sia ai fini fiscali, sia contributivi.
La tassazione agevolata del 5% è prevista nel caso in cui:
In presenza di un accordo aziendale nel quale le parti individuino dei parametri di produttività, qualità, efficienza e innovazione che siano incrementali rispetto a un arco temporale preso a confronto;
Alla fine del periodo di maturazione del premio si possa misurare un incremento di almeno uno degli indicatori concordati;
L’accordo del premio di risultato sia stato sottoscritto con ragionevole anticipo e comunque in un momento in cui era incerto il raggiungimento dell’incrementalità dei parametri prescelti rispetto al periodo preso a confronto.
Fiom-Cgil nazionale
Roma, 9 gennaio 2023