Sono state ulteriormente precisate da parte dell’Agenzia delle Entrate con la circolare 35/2022 del 4 novembre u.s., le modalità per riconoscere il contributo aziendale pari 600 € a fronte degli oneri sostenuti per le utenze domestiche del servizio idrico, energia elettrica e gas.
Cosa deve fare il dipendente
Consegnare al datore di lavoro copia delle bollette o in alternativa un’autocertificazione attestante la spesa sostenuta con tutti gli estremi delle fatture, (numero fattura, nome dell’intestatario della fattura se diverso da dipendente e il rapporto di parentela, tipo di utenza, importo, data e modalità di pagamento), dichiarando inoltre di non aver già ricevuto il rimborso da altri datori di lavoro.
Quali immobili devono riguardare
Le bollette devono riguardare gli immobili a uso abitativo posseduti o detenuti dal lavoratore o dai suoi familiari, a prescindere che risulti la residenza o domicilio presso gli stessi.
Sono rimborsabili anche le spese intestate al condominio ripartite per la sola quota rimasta a carico del lavoratore.
Intestatari delle utenze
Le utenze possono essere intestate sia al lavoratore beneficiario, oppure ad uno dei sui familiari individuati in base all’art. 12 del Tuir, a prescindere dal fatto di essere fiscalmente a carico o conviventi.
(Coniuge o unito civilmente, figli, altri familiari individuati dall’art. 433 del Codice civile).
Conservazione dei documenti di pagamento
Il lavoratore deve conservare copia dei documenti attestanti i pagamenti per eventuali controlli da parte dell’amministrazione finanziaria.
Scadenza delle utenze rimborsabili
Possono essere rimborsate le utenze sostenute entro il 12 gennaio 2023.
Superamento dei limiti stabiliti
In caso di benefit superiori a 600€ il datore di lavoro è tenuto a tassare l’intero importo.
È bene ricordare che il tetto dei 600€ comprende anche gli strumenti di welfare di cui all’art.17 Sez. Quarta - Titolo IV del CCNL Federmeccanica-Assistal, art. 52 Capitolo Sesto CCNL Unionmeccanica-Confapi, art.43 Disciplina comune CCNL settore orafo argentifero e della gioielleria.
Bonus carburante
La medesima circolare precisa che il limite di 600€ di esenzione dei benefit è un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma e cumulabile rispetto al bonus carburante (200€). Anche per i 200€ si applica la regola dove in caso di superamento dei 200€, si applica la tassazione dell’intero importo.
Fiom-Cgil nazionale
Roma, 7 novembre 2022