Art. 1 Legge 30 dicembre 2021, n. 234
Attraverso la circolare n. 99 del 7 settembre 2022, l’INPS ha fornito tutte le indicazioni necessarie per beneficiare dell’esonero contributivo collegato all’assunzione di lavoratori in forza presso aziende in crisi, come previsto dalla legge di bilancio 2022.
L’esonero contributivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono (dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022), con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa (Art. 1, comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296), lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle stesse imprese.
Pertanto, per effetto della legge di bilancio 2022, l’esonero si sostanzia in uno sgravio pari al 100% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la durata di 36 mesi, a partire dalla data di assunzione o di trasferimento del lavoratore con un massimale di 6.000€ (6.000€/12), riferito all’intero anno (500€ mensili).
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Non è previsto il cumulo dei benefici in caso di lavoratori destinatari del trattamento di Naspi.
Condizioni previste per il riconoscimento del beneficio
È necessario che la situazione del lavoratore sia riconducibile ad una delle seguenti tre casistiche:
• lavoratore dipendente con contratto di lavoro subordinato dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
• lavoratore licenziato per riduzione di personale nei sei mesi precedenti dall’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
• lavoratore impiegato in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale.
L’esonero non si applica per le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, apprendistato, e tantomeno ai dirigenti. Rientrano invece i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso cooperative. Lo stesso si applica anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Infine, l’esonero può essere riconosciuto anche quando l’impresa in crisi, da cui il lavoratore incentivatile proviene, presenti assetti aziendali sostanzialmente coincidenti con l’impresa che assume ovvero sia, rispetto a questa, in rapporti di collegamento o controllo.
Al datore di lavoro che assume lavoratori provenienti da aziende in crisi non si applica il divieto di licenziamento di cui all’articolo 1, comma 12, della legge di Bilancio 2021*.
*In deroga all'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al comma 10 spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, ne' procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Fiom-Cgil nazionale
Roma, 8 settembre 2022