[Art. 20 decreto legge 9 agosto 2022 n. 115 (decreto Aiuti bis)]
Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali (per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore), è incrementato di 1,2 punti percentuali.
Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Il beneficio riguarda i lavoratori dipendenti che hanno una retribuzione imponibile (riparametrata su base mensile per 13 mensilità), non superiore a 2.692€ maggiorato del rateo di tredicesima.
La misura si aggiunge al vigente esonero contributivo dello 0,8% introdotto dalla legge di Bilancio 2022.
Ufficio sindacale Fiom-Cgil nazionale
Roma, 29 agosto 2022