La legge di bilancio 2022 ha prorogato per gli anni 2022 e 2023 lo strumento del Contratto di espansione, riducendo a far data dal 1° gennaio 2022 il limite minimo a 50 unità lavorative, come limite per farne ricorso, calcolate anche in modo complesso nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi.
L’Inps con la circolare n. 88 del 25 luglio 2022 è intervenuta rispetto alle modalità di erogazione dell’indennità mensile ai lavoratori.
I lavoratori destinatari dell’indennità mensile sono i lavoratori dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato, iscritti al Fondo lavoratori dipendenti o alle forme sostitutive o esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, che abbiano risolto il rapporto di lavoro in modo consensuale entro il 30 novembre 2023.
Ai fini del monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa previsti, nel contratto di espansione può essere indicato per ciascuna delle annualità 2022-2023 un solo piano di esodo annuale.
Per ogni piano di esodo vanno indicati il numero massimo dei lavoratori interessati e la data presunta di risoluzione del rapporto di lavoro, uguale per tutti i lavoratori, coinvolti nel piano di esodo.
Pertanto, tutti i lavoratori che aderiranno al piano di prepensionamento, dovranno uscire in un’unica data.
La circolare Inps, prevede -in modo estensivo rispetto alla norma- che solo in casi eccezionali, caratterizzati da platee particolarmente numerose di lavoratori, è possibile prevedere nel contratto di espansione due piani di esodo e quindi due date diverse per la risoluzione dei rapporti di lavoro nello stesso anno.
Per gli anni 2022 e 2023 la data di risoluzione dei rapporti di lavoro non può essere successiva al 30 novembre di ciascun anno.
Il datore di lavoro è obbligato a presentare domanda all’Inps per ogni piano di esodo accompagnata da fideiussione bancaria a garanzia dell’operazione, salvo che decida di effettuare il versamento previsto in un’unica soluzione.
In caso di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi, l’accordo deve essere sottoscritto dai rappresentanti legali di tutti datori di lavoro esodanti.
Per ciascun datore di lavoro esodante, dovranno essere indicati il numero massimo dei lavoratori interessati dal piano di esodo annuale e la relativa data presunta di risoluzione dei rapporti di lavoro (uguale per tutti i lavoratori coinvolti dal singolo piano di esodo).
L’Inps precisa che ai fini dell’accertamento del requisito anagrafico e contributivo per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia e anticipata, si deve tenere conto degli incrementi della speranza di vita di cui alla L. 122/2010, indicati nella nota di aggiornamento del Rapporto MEF n. 22/2021.
Pertanto, nel caso in cui il MEF disponga per gli anni compresi tra il 2025 e il 2028 un incremento della speranza di vita diverso, l’indennità mensile sarà corrisposta fino al perfezionamento della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata fermo restando il limite massimo di 60 mesi previsto dal comma 5-bis (circolare INPS n. 48 del 2021).
Qualora, in virtù della variazione della speranza di vita, il lavoratore in esodo, certificato ai fini del diritto alla pensione anticipata, dovesse perfezionare il diritto a pensione di vecchiaia prima della decorrenza della pensione anticipata, la contribuzione correlata è dovuta fino alla decorrenza di quest’ultima.
Fiom-Cgil nazionale
Roma, 4 agosto 2022