Art. 1 comma 121 -Legge 234/2021- (Legge di bilancio 2022)
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) ha previsto in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8%.
La riduzione si applica a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692€ lordi, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
La riduzione si applica per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, a condizione che la retribuzione imponibile, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692€ lordi, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
A titolo di esempio
Nelle ipotesi in cui nel mese di riferimento non si ecceda una retribuzione imponibile ai fini previdenziali di 2.692€ e la quota di contribuzione a carico del lavoratore sia pari al 9,19%, la stessa si riduce di 0,8% e quindi sarà pari 8,39%.
LAVORATORE |
FINO AL 2021 |
ANNO 2022 |
INDETERMINATO O DETERMIMNATO |
9,19% |
8,39% |
APPRENDISTATO |
5,84% |
5,04% |
Limite di reddito - soglia previdenziale
La soglia di reddito individuata come massimale, pari a 2.692€ lordi al mese, stabilisce che, qualora sia superato tale limite, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore.
Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692€ lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio.
Tredicesima mensilità
La norma prevede che l'importo mensile di 2.692€ debba essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Viene riconosciuta la riduzione della quota a carico del lavoratore nella misura pari a 0,8%, nel mese di competenza di dicembre 2022, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, (se inferiore o uguale al limite di 2.692€ lordi, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale a 2.692€ lordi).
Nel caso in cui i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, -fermo restando che la retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese) sia inferiore o uguale al limite di 2.692€ lordi-, sarà possibile accedere alla riduzione in trattazione anche sui ratei di tredicesima, qualora l’importo dei suddetti ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224€ (pari all’importo di 2.692 euro/12).
Si segnala, inoltre, che nelle ipotesi in cui un rapporto di lavoro, per il quale si stia fruendo della riduzione della quota a carico del lavoratore nella misura pari a 0,8%, cessi prima di dicembre 2022, la riduzione contributiva potrà essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l’importo di tali ratei sia inferiore o uguale a 2.692€.
Nelle ipotesi in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva non potrà trovare applicazione, in quanto la disposizione in trattazione fa riferimento alla sola mensilità aggiuntiva della tredicesima per la maggiorazione della soglia mensile di reddito dei 2.692€.
Fiom-Cgil nazionale
Roma, 25 marzo 2022