La Legge 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022), ha disposto un riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali aggiornando le disposizioni sia per quelli in costanza di rapporto di lavoro sia per quelli previsti in caso di disoccupazione involontaria, modificando il decreto legislativo n.148 del 14 settembre 2015.
Il trattamento di integrazione salariale straordinario può essere richiesto, ai sensi dell’articolo 21 del d. lgs 148/2015 , dalle imprese che programmino una sospensione o una riduzione dell’attività lavorativa a seguito di una delle seguenti causali:
A. riorganizzazione;
B. crisi aziendale;
C. contratto di solidarietà;
Con la legge di bilancio 2022, l’art. 21 del d. lgs. n. 148 è stato così modificato ed integrato:
La causale di riorganizzazione è stata ampliata riconoscendo al medesimo ambito riorganizzativo programmi aziendali volti “anche a realizzare processi di transizione”.
Le imprese che ne faranno ricorso dovranno presentare dei piani specifici in cui dovranno essere dettagliati alcuni interventi.
I piani di riorganizzazione aziendale devono presentare interventi articolati, oltre che per fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva, anche di azioni dirette a trasformazioni e transizioni aziendali digitali, tecnologiche, ecologiche ed energetiche.
Sono considerate anche le fasi di transizione e ristrutturazione aziendale, fusioni e acquisizioni, che possono condurre le imprese ad un’evoluzione tale da consentire il superamento delle aree critiche e ristabilire gli equilibri per ricondurre le imprese ad una fase di crescita.
Questa era la norma originaria dove era previsto che i criteri specifici di individuazione e la disciplina di regolamentazione dei programmi di riorganizzazione dovevano essere individuati da un apposito decreto ministeriale.
Con il decreto 25 febbraio 2022 n.33 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si è finalmente intervenuti sulla revisione della cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione anche per realizzare processi di transizione.
L’impresa che richiede il trattamento di integrazione salariale per riorganizzazione per realizzare un processo di transizione deve presentare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un programma di interventi che può essere condiviso anche con le Regioni interessate.
Per le imprese di rilevanti dimensioni come da art. 2 comma 1, lettera a) dlg. 8 luglio 1999 n. 270 (un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione guadagni, non inferiore a 200 da almeno un anno), con il MiSe dove devono essere esplicitamente indicate le azioni dirette alla transizione e riconversione produttiva ovvero funzionali a rispondere in modo efficace all’evoluzione dei contesti economici e produttivi.
Nel caso di riconversione degli impianti già esistenti:
devono essere indicate le azioni di riconversione, che possono essere finalizzate anche all’efficientamento energetico o a un potenziamento straordinario in tema di misure di sicurezza.
Specifici contesti territoriali
Nel caso che la transizione produca effetti limitati a particolari settori produttivi in alcuni contesti territoriali, nel programma devono essere indicati tutti gli investimenti posti in essere per la realizzazione del processo di transizione indicando in modo specifico quelli relativi all’aggiornamento tecnologico e digitale,
Devono essere specificate le azioni di recupero occupazionale dei lavoratori coinvolti dal programma e interessati dalle sospensioni/riduzioni di orario, realizzabili prioritariamente attraverso percorsi di formazione diretti alla riqualificazione professionale e il potenziamento delle competenze.
Fiom-Cgil nazionale
Roma, 18 marzo 2022