Protocollo di regolamentazione condiviso del 24 aprile 2020
Le novità introdotte rispetto al Protocollo del 14 marzo 2020
Premessa
La prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
La mancata attuazione del protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Informazione
L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi sulle misure adottate a cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei Dpi per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.
Modalità di ingresso in azienda
L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da Covid-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la «avvenuta negativizzazione» del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione nel caso in cui, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l’esecuzione del tampone per i lavoratori.
Modalità di accesso dei fornitori esterni
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone Covid-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
Pulizia e sanificazione in azienda
L’azienda assicura pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.
Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di Covid-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.
Precauzioni igieniche personali
A tutti i lavoratori devono essere accessibili i detergenti per le mani, anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuali.
Dispositivi di protezione individuali
Le misure di sicurezza prevedono che all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, vengano adottati i Dpi idonei. Tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, devono utilizzare una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1).
Organizzazione aziendale – Turnazione, trasferte, Smart Work, rimodulazione dei livelli produttivi
La progressiva riattivazione del lavoro continua a prevedere:
• l’uso dello smart working o lavoro a distanza come principale strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause);
• il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali;
• i lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, per il periodo transitorio, possono essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni;
• per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
• Orari: l’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.
• Trasporti: si devono evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico; vanno incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.
Gestione di una persona sintomatica in azienda
Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato, ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.
Sorveglianza sanitaria – medico competente – Rappresentanti lavoratori per la sicurezza
Il medico competente suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori ed è coinvolto:
• alla ripresa delle attività per identificare i soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da Covid-19; la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età;
• nel reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da Covid-19, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
Aggiornamento del protocollo di regolamentazione
È istituito, un Comitato territoriale composto dagli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza, con il coinvolgimento degli Rlst e dei rappresentanti delle parti sociali per le imprese dove non è presente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o dove non si procede alla costituzione di comitati aziendali.
Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale comitati per le finalità del protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del Covid-19.