Novitá introdotte dal nuovo Dpcm del 26 aprile 2020 - Inizio fase 2
Articolo 2 - Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali
- La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione delle attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
- Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19, nei cantieri edili, nel settore del trasporto e della logistica.
- Le imprese che riprenderanno la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dal 27 aprile 2020.
- Le imprese, le cui attività sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del presente decreto, proseguono la loro attività nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2 comma 6 ( rispetto del protocollo di sicurezza).
Articolo 7 - Misure in materia di trasporto pubblico di linea
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Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo lacuale e nelle acque interne, sono espletate sulla base anche di quanto previsto nel Protocollo per la sicurezza e contrasto alla diffusione del COVID-19 sottoscritto in data 20 marzo 2020 per il settore del trasporto e della logistica.
Conversione del Decreto legge 17 marzo 2020, n.18 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.110 del 29 aprile 2020
Articolo 19 - Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
Per la Cassa Integrazione Ordinaria con la causale “emergenza COVID 19”, dal comma 2 viene eliminata la procedura di consultazione sindacale, che era prevista dal decreto legge 148 del 2015.
Tale decisione è dannosa per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e siamo già impegnati a chiederne il ripristino dell’esame congiunto con il “decreto maggio”.
Articolo 19 bis - Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine
Considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali previsti dagli articoli 19 al 22 del presente decreto, in deroga agli articoli 20 comma 1 lettera c e 32 comma 1 lettera c ( divieto di stipula di contratti a termine anche in somministrazione nelle aziende in regime di cassa integrazione) e articolo 21 comma 2 (cosiddetto stop & go) del dlgs n.81 del 2015, é consentita la possibilità di procedere nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.
Nella piena emergenza da COVID, l’articolo 19 bis non garantisce la continuità occupazionale, poiché non prevede la sospensione delle scadenze contrattuali.