Sono state emesse, il 26 luglio e il 28 agosto 2017 dal Ministero del Lavoro le circolari applicative e di chiarimento del Dlg 148/2015 relativamente a:
- requisito dell’anzianità di effettivo lavoro per accedere al trattamento di Cigs per riorganizzazione, crisi o contratto di solidarietà difensivo;
- limite massimo di sospensione delle ore autorizzabili per le causali di Cigs per riorganizzazione e crisi aziendali.
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Anzianità di effettivo lavoro per accedere al trattamento di Cigs
(riorganizzazione, crisi o CDS difensivi)
Ai fini della valutazione del requisito previsto dal Dlg 148/20015 per accedere al trattamento di Cigs “un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione” il Ministero, acquisito il parere favorevole dell’ufficio legislativo, ritiene che:
- non hanno rilevanza gli spostamenti dei lavoratori trasferiti dall’azienda da un sito produttivo ad un altro;
- entrambi i siti devono essere in Cigs;
- il trasferimento dei lavoratori deve rispondere ad esigenze gestionali e produttive e garantire la continuità dell’attività aziendale con la salvaguardia almeno parziale dell’occupazione.
L’INPS dovrà di conseguenza verificare se il lavoratore è in possesso del requisito dell’anzianità dei 90 giorni lavorativi esclusivamente alla data di presentazione della domanda di Cigs anche se l’anzianità non è maturata presso l’unità produttiva per la quale è stato richiesto il trattamento.
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Limite massimo di ore autorizzabili di Cigs
(riorganizzazione, crisi)
Il Job Acts (decreto 148/2015) ha ridotto il ricorso alla Cigs:
- durata massima del periodo autorizzabile (24 mesi);
- limite massimo delle ore con integrazione salariale (80% delle ore lavorabili), con decorrenza posticipata di 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto (24 settembre 2015).
Dal 24 settembre 2017 trova quindi applicazione questo ulteriore peggioramento stabilito con il Job Acts.
Il Ministero del Lavoro con la circolare applicativa stabilisce quindi che dal 24 settembre 2017 potranno essere autorizzate le istanze di Cigs per riorganizzazione o crisi aziendale qualora le ore autorizzabili non superino il limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva.
La circolare applicativa chiarisce che il riferimento riguarda il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente la presentazione della domanda, distinti per orario contrattuale.
Inoltre la circolare precisa che la disposizione del limite dell’80% delle ore lavorabili si applica alle istanze di Cigs che decorrono dal 24 settembre 2017. Sono quindi escluse le Cigs in corso e quelle che entro il 24 settembre hanno concluso la consultazione sindacale, presentato l’istanza e avviato le sospensioni.
Fiom Nazionale
Roma, 8 settembre 2017