La Legge di bilancio 2018 introduce alcune disposizioni che modificano parzialmente -per le imprese con più di 100 dipendenti e per le aree di crisi complessa- la normativa relativa agli ammortizzatori sociali.
Le nuove disposizioni da un lato riconoscono la necessità di dare ulteriori coperture e sostegno ai lavoratori che rischiano il licenziamento al termine degli ammortizzatori sociali come la Fiom e la Cgil da tempo denunciano; dall’altra introducono, -in deroga alla attuale normativa-, soluzioni che interessano solo alcune tipologie di imprese o alcuni territori e che non danno risposte a tutti i lavoratori e all’insieme delle imprese ancora interessate da programmi di riorganizzazione o da processi di ristrutturazione.
Queste nuove disposizioni sono inoltre subordinate a tetti di spesa predefiniti, dai quali dipenderà di volta in volta l’approvazione di ogni singolo intervento da parte del Ministero, determinando di fatto incertezza e precarietà per i lavoratori e per le imprese.
La legge di bilancio 2018 prevede:
1) PROROGA DEL PERIODO DI CIGS:
la possibilità di un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria, in deroga al limite temporale di due anni di intervento della CIGS nel quinquennio mobile previsti dal DLgs 148/2015 (Jobs Act).
La proroga della CIGS riguarda:
- solo gli anni 2018/2019, entro il limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro per ciascun anno;
- solo le imprese con un organico superiore a 100 unità lavorative e rilevanza economica strategica anche a livello regionale, che presentino considerevoli problematiche occupazionali con esuberi significativi.
Per presentare istanza di proroga l’impresa deve:
- stipulare un accordo sindacale in sede governativa, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la presenza della Regione;
- presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordate con la Regione.
La proroga dell’intervento della CIGS è concessa dal Ministero nei limiti definiti dalla legge di bilancio:
- anni 2018/2019;
- imprese con oltre 100 dipendenti;
- tetto di 100 milioni annui alla spesa.
La proroga può essere concessa:
- sino al limite di 12 mesi per riorganizzazione aziendale, qualora il programma di riorganizzazione preveda investimenti complessi non attuabili nei primi 24 mesi previsti;
- devono inoltre essere previsti piani di recupero occupazionale - per la ricollocazione e riqualificazione dei lavoratori - non attuabili nei primi 24 mesi;
- sino al limite di sei mesi per crisi aziendale, qualora il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi per garantire la continuità dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale non attuabili nei primi 12 mesi.
La proroga della CIGS non è estesa alla causale del Contratto di solidarietà.
2) CIGS e MOBILITÀ nelle AREE di CRISI COMPLESSA
- le risorse non utilizzate a livello regionale possono essere impiegate nel 2018 dalle stesse Regioni per concedere la proroga della CIGS e della MOBILITA’ in deroga, alle imprese delle aree di crisi complessa riconosciute fino alla data del 8 ottobre 2016 per il completamento dei piani di recupero occupazionale;
- le imprese che cessano il periodo di CIGS o di mobilità dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2018, che sono situate in aree di crisi complessa riconosciute nel periodo dal 8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017, possono richiedere in deroga ai limiti di durata massima, un ulteriore intervento di CIGS o di mobilità fino al limite di 12 mesi e non oltre il 31 dicembre 2018.
Gli interventi di CIGS e MOBILITÀ in deroga sono finanziati per l’anno 2018 fino a una spesa pari a 34 milioni di euro.
La concessione della CIGS in deroga è subordinata:
- alla stipula di un accordo al Ministero del Lavoro con l’intervento del Ministero dello Sviluppo economico e della Regione;
- alla presentazione di un piano di recupero occupazionale che preveda percorsi di politiche attive;
- alla dichiarazione di non ricorrenza delle condizioni per la concessione della CIGS;
- all’applicazione di misure di politiche attive a favore dei lavoratori coinvolti.
3) CRISI AZIENDALI E INTERVENTO DELL’UNITÀ DI CRISI del MiSE
La Legge di bilancio 2018 prevede che le Regioni, fino al limite massimo del 50% delle risorse loro assegnate per questi fini, possono autorizzare fino a 12 mesi di proroga della CIGS in deroga da loro concessa entro la data del 31 dicembre 2016 con effetti nell’anno 2017.
L’autorizzazione della Regione è subordinata a specifici accordi raggiunti presso l’unita di crisi del MISE o della Regione stessa; la proroga è finalizzata alla realizzazione dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale.
4) ACCORDO DI RICOLLOCAZIONE
La Legge di bilancio 2018 introduce una nuova forma, con cui si propone l’obiettivo di limitare il ricorso al licenziamento: un “accordo di ricollocazione” che può essere raggiunto tra le parti nella procedura di consultazione sindacale quando l’azienda ricorre alla CIGS per riorganizzazione o per crisi aziendale e non preveda espressamente il completo recupero occupazionale al termine dell’intervento di CIGS.
In questo caso la procedura di consultazione sindacale può concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione con l’indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero.
I lavoratori che rientrano in questi ambiti o profili possono chiedere all’ANPAL, entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, l’erogazione anticipata dell’assegno di ricollocazione per ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro.
Le richieste non possono essere superiori a quanto previsto dagli ambiti e dai profili definiti nell’accordo aziendale.
L’assegno è spendibile rimanendo in costanza di CIGS e la durata del servizio corrisponde a quella della CIGS e comunque non può essere inferiore a sei mesi; è prorogabile di 12 mesi nel caso non sia stato utilizzato entro il termine di trattamento di CIGS.
I lavoratori interessati non hanno l’obbligo di accettare un’offerta di lavoro congrua.
Il lavoratore che accetta un’offerta di lavoro beneficia dell’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF fino a 9 mensilità e ha diritto alla corresponsione di un contributo mensile pari al 50% della CIGS che gli sarebbe stata corrisposta.
L’impresa che assume un lavoratore che beneficia dell’assegno di ricollocazione ha diritto ad un esonero contributivo del 50% (con esclusione dei premi INAIL) fino al limite di 4.030 euro su base annua, per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato e per 12 mesi se l’assunzione è a tempo determinato.
5) LICENZIAMENTI COLLETTIVI
Dal 1 gennaio 2018 i licenziamenti collettivi per le aziende sono più onerosi.
La contribuzione dovuta dalle imprese in caso di ricorso ai licenziamenti collettivi (art. 4 legge 223/91) viene elevata dal 41% all’82% del massimale di NASpI. (tale contribuzione è dovuta dall’azienda che ricorre ai licenziamenti per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni).
Dall’incremento della contribuzione sono esclusi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017.
Ufficio Sindacale Fiom Nazionale
Roma, 18 gennaio 2018