[Art. 40 Decreto Legge n. 48/2023]
Il recente decreto aumenta fino a 3.000€ il limite di esenzione dei fringe benefit che i datori di lavoro possono corrispondere ai lavoratori, anche ad personam, con figli a carico.
Tempi di applicabilità
L’agevolazione si applica solo per l’anno d’imposta 2023, ovvero alle somme e agli importi corrisposti entro il 12 gennaio 2024.
In caso di corresponsione di voucher, il benefit si considera percepito dal lavoratore nel momento in cui lo
stesso viene messo a sua disposizione a prescindere dalla data di fruizione anche se successiva.
Nella norma sono compresi:
- i figli nati fuori dal matrimonio, riconosciuti;
- i figli adottivi o affidati.
Chi è considerato fiscalmente a carico
Deve possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51€, al lordo degli oneri deducibili.
Tale limite è innalzato a 4.000€ in caso di figli di età non superiore a 24 anni.
Superamento della soglia di esenzione
Se in sede di conguaglio dovesse emergere che il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore alla soglia stabilita, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’importo corrisposto per il totale del suo valore.
Beni e servizi che rientrano tra i fringe benefit
Rientrano anche i beni e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari previsti dall’art. 12 del TUIR.
Sono incluse anche le somme erogate o rimborsate da parte dei datori di lavoro ai dipendenti, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas.
In questo, caso il datore di lavoro deve acquisire e conservare la documentazione per giustificare la somma spesa, o diversamente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del lavoratore interessato.
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Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 | Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 |
Esenzione fiscale e contributiva fino a 3.000€ | Esenzione fiscale e contributiva fino a 3.000€ per i soli dipendenti con figli fiscalmente a carico |
Fiom-Cgil nazionale
Roma, 9 maggio 2023