A completamento e chiarimento della nota inviata qualche settimana fa, riferita alle azioni da mettere in atto in situazioni di rischio per alte temperature e forte umidità, vi ricordiamo che, a fronte delle possibili indisponibilità delle imprese a realizzare interventi per affrontare queste situazioni di rischio per la salute dei lavoratori, gli RLS possono chiedere ai lavoratori di astenersi dal lavorare come cita l'art. 44 del DLgs 81/08.
L'art. 44 norma la situazione in caso di pericolo grave e immediato:
“ il lavoratore che in caso di pericolo grave e immediato e che non può essere evitato si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa e non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa”.
Per cui questo allontanamento dal posto di lavoro, a causa del grave rischio, non può essere inteso come sciopero e non può essere compensato da eventuale utilizzo di ferie e permessi ma deve essere comunque totalmente retribuito dall'azienda.
Questa situazione può determinarsi per l'indisponibilità aziendale a realizzare interventi strutturali di ventilazione e condizionamento ma soprattutto per l'indisponibilità a concretizzare interventi di emergenza quali: la somministrazione continua per ciascun lavoratore di acqua fredda, la predisposizione vicino alle postazioni lavorative di una sala ventilata e rinfrescata ma, soprattutto, la individuazione nel turno lavorativo di ulteriori pause.