Con la circolare n. 48 del 2 novembre 2017 l'Inail illustra le regole cui dovranno far riferimento i datori di lavoro in materia di obbligo assicurativo per i lavoratori in smart working/lavoro agile (modalità istituita con la Legge 81/2017).
Innanzitutto l’Inail chiarisce che anche in caso di lavoro agile vige il medesimo obbligo per il datore di lavoro di tutelare la sicurezza e la salute del lavoratore. Obbligo assicurativo che viene semplicemente esteso anche per la parte resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali.
Per quanto riguarda la classificazione della classe di rischio del lavoratore, il dipendente che svolge attività in modalità agile è considerato soggetto alla stessa classificazione tariffaria di chi svolge la medesima prestazione lavorativa solo in azienda. Tranne che il lavoro fuori azienda non determini dichiaratamente una ariazione del rischio professionale.
Stesse regole applicate alla totalità dei lavoratori anche per quanto riguarda il premio assicurativo che è calcolato in via ordinaria sulla base della medesima retribuzione imponibile.
Anche per quanto riguarda l'infortunio durante il lavoro e in itinere vi è piena copertura assicurativa per il lavoratore in smart working.
L'Inail sottolinea come il lavoratore dipendente in smart work abbia, ugualmente agli altri, il diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale svolgimento della propria prestazione lavorativa e durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione al luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali.
A patto che tali luoghi siano stati individuati sulla base di esigenze connesse alla prestazione o alla necessità di conciliazione delle esigenze di vita con quelle lavorative e che risponda a criteri di ragionevolezza, secondo l'Art.23 della Legge 81/2017.
Il datore di lavoro è sempre tenuto a fornire al lavoratore un'informativa scritta nella quale siano individuati rischi generali e rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e riguardo il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature; così come il lavoratore è comunque tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.
Non vi è alcun obbligo per i datori di lavoro privati e pubblici di denuncia ai fini assicurativi se il dipendente è già assicurato e non si è in presenza di una variazione del rischio.
Viene reso noto che dal 15 Novembre prossimo sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sarà disponibile un modello per consentire ai datori di lavoro di comunicare l'avvenuta sottoscrizione di un accordo di prestazione lavorativa in modalità smart work.
Nota sulla circolare n 48 INAIL su Lavoro agile
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