Care compagne e cari compagni, Il 13 novembre 2013 il Giudice della sezione lavoro del Tribunale Civile di Roma ha emesso la sentenza (in allegato) in merito al ricorso fatto dalla Cgil nazionale, con procedura d’urgenza utilizzando ex art. 700 del codice di procedura civile, contro il Ministero del Lavoro e l’Inail. Infatti il 29 maggio di quest’anno è stato approvato, su proposta della Confindustria e della Uil, in sede di Commissione Consultiva delle Buone Prassi in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, presso il Ministero del Lavoro, con il solo voto contrario della Cgil, l’utilizzo della videosorveglianza dei lavoratori, presso l’impresa Baratieri di Brescia, su progetto del Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale dell’Università di Brescia.
Il Giudice si è dichiarato incompetente in materia, in quanto ha chiarito che qualsiasi decisione relativa alle buone prassi ha solo un valore amministrativo, non può essere vincolante e non incide sui diritti dei lavoratori, meno che mai quando si configura come una violazione di leggi e norme vigenti, come in questo caso. Il Giudice, di fatto, ha ribadito che qualsiasi atto amministrativo non può essere in contrasto con quanto previsto dall’art.4 commi 1 e 2 della legge 300/70 o Statuto dei lavoratori che vieta il controllo e la videosorveglianza dei lavoratori come del Codice della Protezione dei dati personali (privacy).
Questa sentenza è importante e deve essere diffusa tra tutti gli RLS e le RSU perché permette di rafforzare la nostra contrarietà a qualsivoglia tentativo di controllare i lavoratori con la scusa della sicurezza.