Sabato, 23 Novembre 2024

Gestione degli eventi sismici nei luoghi di lavoro

Le drammatiche vicende legate ai fenomeni sismici che hanno colpito il nostro paese in questi mesi e il perdurare di scosse ci inducono a ritenere che sia utile che tutte le strutture, le Rsu e gli Rls siano messe a conoscenza delle norme utili ad affrontare queste situazioni.

In allegato vi inviamo una nota predisposta da Pierpaolo Pullini della Fiom di Ancona che raccoglie e sintetizza quanto a proposito è normato dal dlgs 81/08.

 

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L'EVENTO SISMICO

Il terremoto è una vibrazione della crosta terrestre che può provocare danni anche ingenti alle strutture ed infrastrutture edili e impiantistiche del territorio colpito: i terremoti sono causati da improvvisi movimenti di masse rocciose all’interno della crosta terrestre e si concentrano quindi in zone ben focalizzate in prossimità dei confini tra le cosiddette placche tettoniche.

La dislocazione delle placche è considerata la causa naturale fondamentale dei terremoti, soprattutto

di quelli di maggiore intensità. Altre cause naturali possono essere il movimento magmatico

all’interno di un vulcano, mentre cause generate dall’uomo possono essere l’accumulo di grandi

masse di acqua nei bacini delle dighe e l’iniezione / estrazione di fluidi, quale per esempio gas e petrolio dalla crosta terrestre.

 

LA SICUREZZA DEI LAVORATORI IN CASO DI TERREMOTO

Il terremoto è una situazione di pericolo grave ed immediato che comporta l’abbandono e

l’evacuazione dei luoghi di lavoro. Il terremoto è quindi una situazione di emergenza e come tale

deve essere prevista dal Piano di Emergenza aziendale o del cantiere. Infatti il testo unico

sulla sicurezza sul lavoro D.lgs.81/08 e s.m.i. prevede al titolo I sez. VI tra gli obblighi del datore di

lavoro e dei dirigenti quello della gestione dell’emergenza, ovvero (art. 18 c. t) l’obbligo di adottare

le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro,

nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Le misure preventive per l’emergenza devono

essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al

numero delle persone presenti.

E' compito del Datore di Lavoro, del RSPP e del Medico Competente aumentare la conoscenza e la consapevolezza dei rischi e dei comportamenti in grado di ridurli al minimo, anche in presenza di un fenomeno naturale di difficile previsione e, tenendo conto del fatto che subito dopo un evento sismico si possono verificare fughe di gas, incendi e deterioramento delle condizioni igieniche, redigere apposito piano di emergenza.

 

IL PIANO DI EMERGENZA

Il piano di emergenza è un documento dove devono essere raccolte e chiaramente illustrate tutte le procedure da attuarsi secondo la tipologia di pericolo, al fine di ridurre al minimo i danni alle persone o alle cose: è indispensabile che risulti chiaro e coinciso, molto preciso ma allo stesso tempo flessibile, in quanto deve riuscire ad illustrare i comportamenti da assumere anche nel caso in cui l'emergenza si discosti dalle situazioni più prevedibili; deve essere inoltre aggiornato e rivisto tutte le volte che si renda necessario farlo.

L'elemento più importante per la totalità dei lavoratori è sicuramente la planimetria del luogo di lavoro dove devono essere indicate le vie di fuga ed i percorsi verso i luoghi sicuri interni e il punto di raccolta esterno: un piano di emergenza con queste caratteristiche deve essere elemento vita quotidiana per chi opera all'interno dei luoghi di lavoro anche per fare in modo che ogni operatore conosca esattamente gli incarichi e le mansioni attribuite.

Generalmente i terremoti sono preceduti da boati e da variazioni del campo magnetico terrestre. Si possono generare crepacci, dislivelli di varia profondità, voragini, comparsa e scomparsa di sorgenti.

Se si è all'aperto è necessario allontanarsi da edifici, per il pericolo di crolli e dalle linee elettriche per evitare folgorazioni.

I telefoni vanno usati solo in caso di reale necessità di soccorso, per non intasare inutilmente le linee telefoniche e per non sottrarre la possibilità di richiesta di intervento a chi ne ha veramente bisogno.

Appena avvertita la scossa, gli addetti all’emergenza individuati e nominati dall’azienda devono verificare immediatamente l'agibilità delle uscite di sicurezza e delle scale di emergenza esterne; a questo deve seguire l'ordine di evacuare i locali secondo la procedura di evacuazione.

In merito alle modalità comportamentali per il personale di una azienda o stabilimento è necessario sapere che il personale “deve prepararsi a fronteggiare la possibilità di ulteriori scosse riparandosi sotto le architravi delle porte o in prossimità dei muri portanti mai sotto le travi di cemento prefabbricato appoggiate ai plinti verticali. In relazione alla gravità dell'evento gli operatori devono attuare le operazioni di evacuazione dei lavoratori e degli eventuali visitatori, muovendosi con estrema prudenza ed avanzando lungo i muri. Una volta all'esterno devono allontanarsi dalla struttura e recarsi nel punto di raccolta”.

 

QUALI DIRITTI HANNO I LAVORATORI IN CASO DI TERREMOTO?

Il terremoto è una situazione di emergenza e la legge prevede a carico del datore di lavoro e dei dirigenti di qualunque azienda obblighi specifici per la gestione di qualunque forma di emergenza, compreso i terremoti.

In particolare:

L’ articolo 18 del D.Lgs.81/08 dispone l'obbligo penale per datore di lavoro e dirigenti di:

− designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

− adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

− astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

− adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato: tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

 

L’ articolo 43 del Decreto dispone l'obbligo penale per datore di lavoro e dirigenti di:

− organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;

− designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

− fare sì che i lavoratori addetti alla gestione delle emergenze siano formati, in numero sufficiente e dispongano di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva;

− informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

− programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

− adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;

− astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

 

L’articolo 44 del Decreto definisce chiaramente i diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato:

− il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa;

− il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

 

Di conseguenza i lavoratori hanno il diritto di pretendere dal datore di lavoro e dirigenti che:

− esista e sia portato a conoscenza di tutti i lavoratori dell’ azienda, anche quelli esterni che vi accedono, il documento ufficiale denominato “Piano di emergenza”, dove siano comprese anche le procedure e le misure di comportamento da tenere in caso di terremoto;

− siano designati i responsabili e gli addetti alla gestione dell’ emergenza, che devono gestire e coordinare tutte le azioni da intraprendere in caso di terremoto;

− sia possibile abbandonare il posto di lavoro in condizioni di sicurezza;

− non venga richiesto di rientrare nei luoghi di lavoro, se non dopo aver accertato tramite i Vigili del Fuoco o la Protezione Civile la sicurezza dei fabbricati, anche in vista di ulteriori scosse.

 

In assenza di una organizzazione aziendale della sicurezza, in caso di terremoto, i lavoratori:

− abbandonano immediatamente il fabbricato e si portano a distanza di almeno 50 metri dallo stesso e da altri fabbricati al termine delle prime scosse (durante le quali devono pensare a ripararsi sotto tavoli, architravi, strutture portanti), anche se nessun responsabile dà l’ ordine di evacuazione;

− se non fanno parte delle squadre degli addetti alla gestione dell’ emergenza, non prendono nessuna iniziativa, ma pensano solo ad abbandonare (dopo le prime scosse) il posto di lavoro pensando solo alla propria sicurezza;

− se fanno parte delle squadre degli addetti alla gestione dell’ emergenza, eseguono le azioni previste nel Piano di Emergenza, secondo la formazione ricevuta, e senza sostituirsi comunque né ai Vigili del Fuoco, né agli infermieri professionisti;

− se il fabbricato ha subito danni anche lievi (crepe, vetri rotti, distacchi di intonaco, evidenti inclinazioni o flessioni delle strutture portanti, ecc.) non rientrano all’ interno dello stesso, nemmeno se lo chiede il capo o il datore di lavoro, a meno che non vi sia autorizzazione formale (scritta) da parte dei Vigili del Fuoco o della Protezione Civile;

− in mancanza di certezze e di fronte ad evidenze di pericolo richiedono sempre l’ intervento dei Vigili del Fuoco o della Protezione Civile.

 

I Rappresentati dei Lavoratori per la sicurezza nell’evento sismico

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) devono, in nome per conto dei lavoratori stessi, richiedere immediatamente al datore di lavoro di certificare l’idoneità dei luoghi di lavoro da un punto di vista strutturale (secondo le leggi comunque vigenti e le norme applicabili, anche in zone classificate ufficialmente come non sismiche): in mancanza di certificazioni hanno il diritto di richiedere che vengano effettuate nel periodo più breve possibile perizie da enti esterni o professionisti abilitati, e richiedere i risultati delle stesse.

Eventuali richieste di liberatoria ai lavoratori, che manlevasse l’azienda da ogni onere civile e penale in caso di incidenti, derivante dal loro ingresso in azienda, per continuare a svolgere la propria attività, dopo l’evento sismico e non ancora ritenuto “agibile“, a seguito della verifica di sicurezza previste dalle norme sismiche vigenti, fatta da un professionista abilitato, non esonera il datore di lavoro dalle sue responsabilità penali e civili.

 

Per favorire la più rapida ripresa delle attività lavorative in condizioni di sicurezza adeguate, il Datore di lavoro (titolare dell'attività produttiva), è tenuto ad acquisire la certificazione dì agibilità sismica rilasciata da un professionista abilitato, e a depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate.

Inoltre il Datore di lavoro ha l'obbligo di adeguarsi alle prescrizioni, derivanti dalle verifiche ed eseguire le opere di consolidamento indicate.

Pertanto il Datore di lavoro, ai sensi degli articoli 18, 43 e 44 del D.Lgs 817208 ed il RSPP, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs 81/2008 dovranno fornire assistenza alle richieste degli Enti competenti in merito alla verifica di vulnerabilità sismica degli edifici e delle strutture e verifica dell’agibilità delle stesse, oltre a tutte le documentazioni obbligatorie necessarie a seguito dell’evento sismico in materia di sicurezza e tutela

dei lavoratori.

La suddetta attività dovrà coinvolgere il RLS/RLST sin dall’inizio delle attività di verifica dell’agibilità.

La scheda di rilevamento dei danni e dell'agibilità degli edifici Il RSPP nell’attività di accadimento evento sismico.

E’ compiuto del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, oltre a provvedere a quanto previsto dall’art.33 del d.Lgs. n.81/2008, assicurare:

- organizzazione ed assistenza nella effettuazione delle Prove di Evacuazione e di Prevenzione dal Terremoto;

- assistenza nel coordinamento con il Medico Competente e ASL/Asur per attivare il Supporto psicologico ai lavoratori ed alle persone colpite dal sisma;

- assistenza nel coordinamento con il medico competente/ASL/Asur per le attività aziendali;

- partecipazione alla riunione di organizzazione del Pronto Soccorso e stesura del relativo verbale;

- assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo;

- assistenza per l’individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente;

- assistenza nella nomina ed organizzazione della Squadra di Emergenza;

- predisposizione della modulistica per la effettuazione delle prove di evacuazione e terremoto;

- predisposizione, a richiesta, di circolari informative per tutto il personale, riguardanti i vari rischi lavorativi e derivanti da eventi naturali;

- assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di manutenzione, oltreché delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza;

- assistenza alle richieste degli Enti competenti in merito alla verifica di vulnerabilità sismica degli edifici e delle strutture e verifica dell’agibilità delle stesse, oltreché delle documentazioni obbligatorie necessarie a seguito dell’evento sismico in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori;

- assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli adempimenti necessari;

- assistenza circa le procedure di denuncia degli eventi lesivi, per il personale dipendente e collaboratori;

- assistenza circa le procedure di denuncia degli eventi lesivi, per persone terze;

- assistenza nei rapporti con INAIL per la copertura dai rischi del personale aziendale;

- assistenza per il controllo delle coperture assicurative per quanto non tutelato dall'INAIL;

- elaborazione del Piano-Programma della Formazione per il personale aziendale e per i collaboratori;

- assistenza nell’individuazione della segnaletica da affiggere all’interno dell’azienda;

 

Organizzazione per la gestione dell’emergenza

Organizzazione del personale

E’ indispensabile evitare la sovrapposizione dei compiti nei processi decisionali finalizzati alla gestione delle varie fasi dell’emergenza quindi è utile l’individuazione di organi e gruppi come di seguito enunciato:

- Squadra di Emergenza: ne fanno parte tutti i lavoratori dell’Azienda e delle società che operano stabilmente all’interno della sede che sono stati designati ai sensi dell’art.18 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008.

All’interno della suddetta squadra sono individuate le seguenti figure:

- RSPP di nomina aziendale: ogni segnalazione di emergenza perviene al RSPP, il quale coordina gli interventi dell’intera Squadra di Emergenza. In caso di assenza dal luogo di lavoro, anche per brevi periodi di tempo, il RSPP incarica un sostituto affinché assuma temporaneamente il ruolo di Coordinatore della Squadra di Emergenza, assolvendo tutti i compiti attribuiti allo stesso nel presente documento e ne informa il Centro di Controllo;

- Addetti la Squadra di Emergenza: l’elenco dettagliato dei componenti la Squadra di Emergenza è contenuta nell’apposito modulo da allegare al documento; ”Piano di Emergenza ed Evacuazione”

- Centro di Controllo: gestisce tutte le segnalazioni di emergenza in ingresso ed in uscita, informando immediatamente il RSPP. Si occupa inoltre di diffondere il segnale di evacuazione su indicazione di quest’ultimo.

Sarebbe estremamente utile in tutti gli stabili aziendali la possibilità di attivare, attraverso un sistema di altoparlanti, che possano coprire solo una zona o tutto lo stabile, con un segnale preregistrato di evacuazione da diffondere per l’attivazione delle procedure o per l’evacuazione dello stabile stesso.

 

In sintesi e per concluderw in caso di emergenza per eventi sismici:

In caso di terremoto tutte le persone presenti nell'edificio interrompono immediatamente l'attività in corso: se operano su impianti ed attrezzature mettono in sicurezza ciò con cui stanno lavorando, successivamente abbandonano i locali seguendo le vie di fuga predeterminate e raggiungendo la zona di ritrovo indicata nelle planimetrie di emergenza senza creare confusione.

Il RSPP dispone l’interruzione dell’erogazione di metano all’edificio e dell’alimentazione elettrica e, nel caso di infortuni o di altri pericoli causati dall'evento, chiede l'intervento del 118 e/o dei Vigili del Fuoco (tel.115).

Terminato il fenomeno ed accertata la condizione di sicurezza, il RSPP, dispone che venga comunicata la “fine dell’emergenza”, autorizzando la ripresa delle attività.

Personale addetto al controllo accessi In caso di allarme deve vietare l'ingresso nei luoghi colpiti dall’emergenza a persone o mezzi che possono intralciare le operazioni di intervento e restare in attesa di disposizioni dal RSPP.

In caso di ordine di evacuazione il suddetto personale deve assicurarsi che gli sbarramenti a presidio degli accessi siano bloccati in posizione aperta per consentire l’accesso dei soccorritori e l’uscita del personale e dei visitatori.

Il personale addetto al controllo accessi procede anch’esso all’evacuazione fermandosi all’ingresso dello stabile al fine di impedire eventuali ulteriori accessi dall’esterno, quindi abbandona tale postazione su disposizione del RSPP che lascia lo stabile per ultimo.

 

Assistenza Ai Portatori Di Handicap

L’assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità ridotta

E’ responsabilità della della Squadra di Emergenza la gestione dell’evacuazione e della messa in sicurezza di persone con mobilità ridotta quindi per ciascun dipendente con handicap, il RSPP individua due lavoratori opportunamente addestrati che si occuperanno di garantirne l’evacuazione

Per ciascun dipendente (ovvero ospite o lavoratore di una ditta esterna) con tale handicap, il RSPP individua due lavoratori.

Gli ascensori non dovranno essere utilizzati per l'esodo dei portatori di handicap.

 

 

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La Fiom è il sindacato delle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici della Cgil

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