Art. 34
(Misure in materia di ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo sociale per occupazione e formazione)
CIGS lavoratori Call center.
Viene confermato il limite di spesa pari a 10 milioni di € per l’anno 2024.
Aree di crisi complesse.
Come per lo scorso anno, vengono stanziati 70 milioni di € per l’anno 2024 da ripartire tra le Regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Viene mantenuta la possibilità per le Regioni di poter usufruire nell’anno 2024 delle eventuali risorse residue dai precedenti stanziamenti. Confermate le tutele sia per i lavoratori in CIG che per quelli in mobilità in deroga.
Lavoratori dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto.
Confermata per gli anni 2024, 2025 e 2026 la possibilità di poter usufruire di ulteriori 12 mesi di CIGS nel triennio e nel limite di spesa di 700.000 € per ciascun anno.
CIGS per cessazione di attività.
Confermata la durata di 12 mesi e lo stanziamento pari a 50 milioni di €.
Lavoratori ex ILVA Taranto.
Confermata la CIGS per altri 12 mesi per il proseguo delle attività di formazione professionale mirante alla gestione delle opere di bonifica nel limite di spesa, di 19 milioni di € per l'anno 2024.
Imprese di interesse strategico nazionale e territoriale.
Incrementata di 50 milioni di €, (per un totale di 100 milioni di €), la disponibilità a favore delle aziende per richieste di CIGS per riorganizzazione aziendale di 12 mesi nel caso in cui il programma di riorganizzazione aziendale non abbia potuto completarsi nell’arco dei 24 mesi disponibili (Art. 22, c. 1, d.lgs 148/15) e di ulteriori 6 mesi, per le aziende il cui piano di risanamento legato alla crisi aziendale non abbia ancora avuto pieno compimento.
Imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1000.
Per queste aziende che hanno ancora in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, attraverso un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, può essere autorizzato, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2024 per risorse complessive pari a 63.300.000 € per l'anno 2024, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell’azienda.
Tali proroghe devono essere richieste direttamente al Ministero, in continuità con le tutele già autorizzate, senza che si proceda secondo quanto previsto dagli articoli 24 e 25 del d.lgs. n. 148/15, (quindi superando per intero le norme legate alla procedura e consultazione sindacale).
Fiom-Cgil nazionale
Roma, 9 novembre 2023