Art. 5 - (Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)
In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 €, al netto del rateo di tredicesima.
L’esonero di cui al primo periodo è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 €, al netto del rateo di tredicesima.
Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al presente comma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Per la tredicesima 2024 non ci sarà alcun taglio del cuneo contributivo a vantaggio dei lavoratori. Quest’anno, invece, a dicembre nella tredicesima i lavoratori con retribuzioni fino a 1.923 € beneficeranno di una riduzione di 3 punti percentuali, che diventano 2 per le retribuzioni fino a 2.692 €, da applicare sull’aliquota contributiva del 9,19% che grava sui dipendenti.
Per le restanti 12 mensilità è confermato il taglio di 7 punti percentuali, sulle retribuzioni lorde annue fino a 25.000 €, che diventano 6 punti percentuali per le retribuzioni lorde fino a 35.000 €.
Art. 6 - (Misure fiscali per il welfare aziendale)
Limitatamente al periodo d'imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 €, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 € per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi.
I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
Il limite di cui al comma 1, secondo periodo, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
Limitatamente al periodo d'imposta 2024, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 €, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Tale limite è elevato a 2.000 € per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli).
I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
Art. 7 - (Detassazione dei premi di risultato)
Per i premi e le somme erogati nell'anno 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 %.
Come già previsto per l’anno 2023 anche per l’anno 2024 per i premi di risultato erogati in corso d’anno, verrà applicata un’imposta sostitutiva pari al 5% fino ad un valore massimo del premio di 3.000€.
Art. 36 - (Misure in materia di congedi parentali)
Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80 per cento per il solo anno 2024».
La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2023.
Dopo il mese di congedo parentale introdotto con la legge di bilancio dello scorso anno, viene aggiunto un secondo mese usufruibile da entrambi i genitori in alternativa tra loro, pagato all’80% della retribuzione, fino a sei anni del figlio.
Quindi due mesi pagati all’80% per l’anno 2024, mentre per gli anni successivi sarà pagato al 60%.
Gli altri mesi saranno pagati al 30%.
Art. 37 - (Decontribuzione delle lavoratrici con figli)
Fermo restando quanto previsto all’articolo 5, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del cento per cento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 € riparametrato su base mensile.
L’esonero di cui al comma 1 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Per gli esoneri di cui ai commi 1 e 2 resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Le lavoratrici madri con tre o più figli, per il periodo 2024-2026, assunte a tempo indeterminato beneficeranno dell’ esonero totale della quota di contributi per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 € riparametrato su base mensile.
L’esonero di cui al comma è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodo 2024-2026 anche alle lavoratrici madri di due figli assunte a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Fiom-Cgil nazionale
Roma, 3 novembre 2023