È’ antisindacale negare il diritto di convocare l’assemblea dei lavoratori in azienda, anche in mancanza di RSU o RSA, nei limiti fissati dall’art. 79 del CCNL Metalmeccanici Confapi e dall’Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016.
Con decreto depositato il 24 luglio 2024, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, ha accolto il ricorso proposto dalla Fiom Cgil di Bari con l’assistenza degli avv.ti Ettore Sbarra e Leonardo Netti, con il quale il sindacato ha chiesto di accertare e dichiarare l’antisindacalità della condotta di una società convenuta con conseguente cessazione ed ordine alla stessa società di consentire alla Fiom Cgil di tenere in azienda le assemblee, nei modi e nei termini di cui all’art. 20 L. 300/1970.
La condotta censurata è consistita, in particolare, nel diniego della società, a fronte della convocazione da parte del sindacato territoriale, di indire l’assemblea presso la sede e durante l’orario di lavoro dei dipendenti della predetta società.
Diniego motivato dal fatto che il sindacato ricorrente non avesse in azienda né iscritti né rappresentanti.
Il Giudice, pure rilevando che il potere di convocazione delle assemblee ai sensi dell’art. 20 legge n. 300 del 1970, spetta esclusivamente alla RSA/RSU di cui all'art. 19 stessa legge, ricorda che sono, tuttavia, fatte salve pattuizioni di maggiore favore ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20 citato ("Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali").
Richiama in proposito Cass. Sez. Unite 6.6.2017 n. 13978, che ha affermato come, in materia di convocazione delle assemblee sindacali, l'autonomia collettiva garantita dall'art. 39 Cost. possa prevedere prerogative diverse ed ulteriori rispetto a quelle riconosciute a livello legislativo, con gli unici limiti della L. n.300 del 1970, art. 17, e dell'esistenza di una effettiva rappresentatività.
Invero, il diritto di convocazione delle assemblee sindacali è riconosciuto alle RSA/RSU ed analoga prerogativa - in forza della clausola di riserva richiamata - può essere attribuita dall'autonomia collettiva alle RSU nonché ad altre organizzazioni sindacali, se dotate di effettiva rappresentatività dei dipendenti dell'azienda (Corte cost. 16 maggio 1995, n. 170), e purché non violino il divieto di interlocuzione privilegiata con il datore di lavoro, deducibile dall'art. 17 statuto dei lavoratori (Cass. civile, Sez. lavoro, ordinanza del 10.10.2018, n. 25103: fattispecie in cui è stato ritenuto antisindacale il rifiuto della società datrice di lavoro di consentire l'indizione di assemblea ad OO.SS., ancorché non costituite in RSA, ma firmatarie del c.c.n.l. applicato nell'unità produttiva).
Il caso in esame, secondo il Tribunale di Bari, rientra perfettamente in questa ipotesi, e dunque il diniego dell’azienda è illegittimo ed antisindacale.
Inoltre, confutando una specifica argomentazione della convenuta, il Tribunale ha fornito la interpretazione dell’art. 79 del CCNL di settore, il quale prevede «In favore delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016 è fatto salvo il diritto ad indire singolarmente o congiuntamente l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art.20, legge n. 300/1970».
Secondo il Giudice il dato letterale è chiaro ed univoco, non residuando dubbi interpretativi circa il corretto significato da attribuirsi alla norma da esso risultante, mentre la diversa interpretazione della difesa della convenuta, non può trovare accoglimento.
Del resto - ed è questa l’affermazione di maggior rilievo - una interpretazione diversa da quella strettamente letterale, nella misura in cui abbia l’effetto di estromettere dalla platea dei soggetti legittimati alla convocazione dell’assemblea le OO.SS. firmatarie dell’Accordo interconfederale del 2016 ancorché non costituite in r.s.a., appare oltremodo lesiva della libertà e della autonomia sindacale garantita dall'art. 39 Cost.
In conclusione, il Tribunale ha accolto il ricorso e, per l’effetto, dichiarato antisindacale la condotta tenuta dalla società resistente ordinando a quest’ultima la cessazione della condotta e la rimozione degli effetti, ordinando alla società resistente di consentire alla FIOM CGIL di tenere le assemblee sindacali secondo le modalità di cui al combinato disposto degli artt. 20 L. 300/1970 e 79 del CCNL applicato all’unità produttiva.
Con affissione della decisione nella bacheca aziendale per trenta giorni; e la condanna della società al pagamento delle spese processuali.
Fiom-Cgil nazionale
Roma, 25 luglio 2024