Venerdì, 22 Novembre 2024

"No alla generalizzazione dei test sulle tossicodipendenze"

In queste settimane stiamo assistendo a una diffusa richiesta da parte di tante aziende metalmeccaniche di sottoporre i propri dipendenti obbligatoriamente a test per verificare la presenza di alcool e sostanze stupefacenti.

Dobbiamo respingere con fermezza queste richieste, in quanto la tutela della salute del singolo come dell’insieme dei lavoratori sicuramente non passa attraverso una “ schedatura” delle abitudini personali degli stessi e perché in assenza di precise tutele e garanzie , si può determinare con l’utilizzo di questi test una situazione di “ricattabilità“ nei confronti dei lavoratori stessi; permettendo alle stesse aziende di crearsi un alibi a fronte di eventuali infortuni, attribuendone sicuramente la responsabilità al lavoratore a causa delle sue abitudini e comportamenti.

Queste richieste delle imprese sono apertamente sostenute dal governo, che ha promosso normative in tale direzione.

Cgil Cisl Uil si sono già espresse apertamente contrarie a tali richieste e normative in un comunicato che vi alleghiamo, insieme alle richieste di incontro su questi temi inoltrate al Ministro del Welfare Sacconi e al Presidente della Conferenza delle Regioni Errani.

Nel contempo c’è l’esigenza di contrastare immediatamente ed efficacemente questi comportamenti e anche con i contributi e pareri dei legali della Fiom e della struttura nazionale della Cgil, vi presentiamo delle linee guida che crediamo possano essere utili a voi come alle Rsu.

  1. si devono diffidare immediatamente le aziende che intendono attivare i test obbligatori in quanto il provvedimento approvato dalla conferenza Stato Regioni il 18 settembre 2008 relativamente alle “ procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano gravi rischi per la sicurezza , l’incolumità e la salute di applicative del provvedimento n° 99 / cu del 30 ottobre 2007 ( G:U: n° 266 del 15 novembre 2007) non è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale e conseguentemente non è ancora applicabile.

  2. Si devono respingere, anche con una formale diffida e/o denuncia tutte le richieste per sottoporre obbligatoriamente ai test tutti i lavoratori dell’azienda o del sito produttivo coinvolto, in quanto ai test possono essere eventualmente sottoposti solo i lavoratori che svolgono le mansioni considerate nell’allegato di cui l’intesa C.U. del 30 ottobre 2007, che per la nostra categoria sono solo: A) addetti, manovratori, conduttori e addetti agli scambi di altri veicoli operanti su binari, rotaie B) gruisti che operano in cabine non poste in terra C) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra ( pale meccaniche, escavatrici ect) D) addetti alla guida di macchine di movimentazione merci (muletti) che svolgono queste attività con continuità e posseggono il relativo patentino

  3. Si deve respingere qualsiasi tentativo delle aziende di sospendere un lavoratore dal lavoro in quanto non idoneo o anche solo parzialmente idoneo alla mansione perché risultato positivo al test, anche solo per un uso occasionale e magari lontano nel tempo di sostanze stupefacenti, in quanto come si ritiene non idoneo, solo un lavoratore che risulta bronchitico cronico e non perché è un fumatore, cosi si può ritenere non idoneo solo un lavoratore che è tossicodipendente manifesto.

  4. Si deve respingere con fermezza l’idea che venga attribuito al datore di lavoro e di conseguenza al medico competente un ruolo che non gli è proprio; in quanto questi interverrebbero non per agire sulle condizioni di lavoro, tutelando cosi la salute dei propri dipendenti ma interverrebbero sulle abitudini occasionali e saltuarie delle singole persone.

  5. Si devono impedire che i test si svolgano nell’assoluta mancanza di garanzia di anonimato per i lavoratori coinvolti soprattutto quando questi vengono realizzati da strutture private.

  6. Nella malaugurata eventualità di un infortunio la Rsu e gli Rls devono immediatamente intervenire per diffidare che si realizzi quanto previsto nel provvedimento da noi contestato e cioè che il datore di lavoro richieda immediatamente il test per il lavoratore coinvolto per accertare una eventuale assunzione di stupefacenti.

Queste prime indicazioni di comportamento riteniamo che debbano essere applicate in ogni azienda dove si intendesse procedere in questa direzione anche perché solo cosi si potrà sostenere efficacemente l’iniziativa che si intende portare avanti di chiedere l’annullamento della norma attraverso il ricorso al Tar.Vi chiediamo inoltre di fornirci puntualmente le informazioni relative a questa vicenda.

 

Roma, 7 ottobre 2008

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La Fiom è il sindacato delle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici della Cgil

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