Sabato, 23 Novembre 2024

Amianto: benefici previdenziali amianto

In molti territori si stanno realizzando, curati dagli uffici legali della Fiom e del Patronato Inca Cgil moltissimi ricorsi legali individuali, secondo le indicazioni che la Fiom aveva dato nei mesi passati, per ottenere dall’Inps, attraverso i Giudici del Lavoro, i riconoscimenti dei benefici previdenziali per i lavoratori, che pur se erano stati esposti all’amianto, per varie ragioni ne erano stati esclusi.
Sono già moltissime le sentenze che hanno portato a questi riconoscimenti, ma da qualche mese a causa di un provvedimento legislativo, proposto dal governo e approvato dal Parlamento, esiste il concreto rischio di non riuscire a realizzare per l’insieme dei lavoratori ex esposti e ricorrenti in giudizio, l'ottenimento dei benefici.
Il Governo con il decreto del 6 luglio 2011 n.98, all’art.38 comma primo, lett.D e successivamente convertito dalla legge del 15 luglio 2011 n.111, ha introdotto il limite dei tre anni dal collocamento in pensione, per proporre il giudizio di rivendicazione di un miglior trattamento pensionistico e quindi anche per conseguire i benefici determinati dall’esposizione all’amianto.

L’Inps, in maniera generalizzata, si oppone ai ricorsi, sostenendo, in termini che riteniamo non fondati e incostituzionali che non possono più essere proposti ricorsi da parte dei lavoratori pensionati da oltre tre anni e che quelli già presentati in Tribunale devono essere rigettati, in quanto proposti oltre i tre anni dal collocamento in pensione.

L’Inps in definitiva tenta di opporsi ai ricorsi, dichiarando che con la nuova normativa vale l’istituto della “decadenza”, fino ad oggi non applicato, anche nei casi di una liquidazione insufficiente della pensione, sia per l’omesso riconoscimento di una parte del trattamento pensionistico, sia per l’omessa rivalutazione contributiva per il rischio amianto.

Per impedire che vengano rigettati dai Tribunali i ricorsi presentati, è necessario e urgente che si faccia conoscere a tutti i legali che assistono i lavoratori in tali ricorsi il testo della sentenza n. 6433 del 2011 del Giudice del Lavoro di Taranto , che riteniamo di grande importanza e positività (che vi inviamo in allegato), che ha respinto le eccezioni dell’Inps, in un ricorso patrocinato dall’avvocato Del Vecchio legale della Fiom.
Tale pronunciamento è fondato sul presupposto che la nuova norma non ha abrogato il primo comma dell’art.6 del d.l. n.103 del 1991, che prevede che la decadenza sia limitata nel caso di prestazioni pensionistiche, ai soli ratei antecedenti il triennio e non sia invece precluso il diritto a conseguire l’esatta prestazione previdenziale.
Si invitano pertanto tutte le strutture territoriali a dare ampia diffusione di questa sentenza e di eventuali altre pronunce che vanno in tale direzione, continuando a proseguire nell’attivazione dei ricorsi che solo l’unica strada realisticamente percorribile per garantire all’insieme dei lavoratori ex esposti all’amianto i benefici previdenziali o per meglio dire il giusto risarcimento.

La Fiom è il sindacato delle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici della Cgil

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