E’ stato definito l’importo massimo mensile dei trattamenti di integrazione salariale in vigore dal 1 gennaio 2022, che come previsto dalle norme di riferimento, prescinde dall’importo della retribuzione mensile.
Trattamento di integrazione salariale
Importo lordo (euro): 1.222,51
Importo netto (euro): 1.151,12
Importo massimo mensile NASpI
2022: 1.360,77 €
2021: 1.335,40 €
Retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della NASpI
2022: 1.250,87 €
2021: 1.227,55 €
L’importo del massimale è indicato sia al lordo che al netto della riduzione prevista pari all 5,84%.
L’importo mensile della NASpI è determinato prendendo a riferimento la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, diviso il totale delle settimane in cui sono stati versati contributi a prescindere dal rispetto del minimale contributivo.
Il risultato dev’essere moltiplicato per 4,33:
(Imponibile contributivo/settimane) x 4,33 = retribuzione di riferimento.
Se l’importo ottenuto è:
Pari o inferiore ad euro 1.250,87 la NASpI mensile sarà pari al 75% della retribuzione di riferimento;
È superiore a 1.250,87 euro, la NASpI corrisponderà al 75% di euro 1.250,87 + 25% della differenza tra retribuzione di riferimento ed euro 1.250,87.
In ogni caso la somma mensile non potrà eccedere il tetto di euro 1.360,77.
La NASpI si riduce progressivamente in misura pari al 3% mensile a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (novantunesimo giorno di prestazione).
A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 il sussidio si riduce del 3% ogni mese a decorrere:
Dal primo giorno del sesto mese di fruizione (cento cinquantunesimo giorno di prestazione), nella generalità dei casi;
Dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione (duecento undicesimo giorno di prestazione) limitatamente a coloro che, al momento di presentare la domanda, hanno compiuto i cinquantacinque anni di età.
Naspi 2022: durata
Il sussidio NASpI è riconosciuto mensilmente per un numero di settimane pari alla metà di quelle per cui sono stati versati contributi nei quattro anni che precedono la perdita del lavoro, nel rispetto comunque del tetto massimo di ventiquattro mesi.
Nel conteggio devono escludersi i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad una precedente prestazione di disoccupazione, anche se erogata in forma anticipata e in un’unica soluzione.