Il Decreto Sostegni riconosce ai lavoratori somministrati una indennità di 2.400 euro.
Possono accedervi tutti i lavoratori somministrati che:
1) hanno avuto una cessazione di contratto tra i 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
2) hanno lavorato, in somministrazione, almeno 30 giorni tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
3) non sono titolari di rapporto a tempo indeterminato, di pensione diretta, REM, indennità di lavoratori sportivi.
Stante i requisiti l’indennità può essere richiesta anche se la lavoratrice o il lavoratore è attualmente impiegata/o a termine, anche in somministrazione, o sta percependo l’indennità NASPI, infatti sia la Legge che la relativa circolare INPS n° 65 non ne prevedono l’esclusione in tali circostanze.
Il termine ultimo per presentare la domanda è fissato al prossimo 31 maggio ragione per cui è necessario avviare subito una campagna di informazione per mettere a conoscenza le lavoratrici e i lavoratori in somministrazione a termine, attualmente impiegati nei nostri settori e concordare con il NIdiL e il patronato INCA le modalità per la verifica dei requisiti e l’inoltro della domanda.
Fiom-Cgil e Nidil-Cgil nazionali
Roma, 11 maggio 2021