L’Agenzia delle Entrate in data 26 giugno 2020 è tornata sul tema della tassazione agevolata dei Premi di Risultato, introdotta dalla Legge di stabilità 2016 (art. 1 commi da 182 a 189, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).
Sullo stesso tema l’Ufficio sindacale della Fiom nazionale negli anni scorsi aveva già prodotto alcune specifiche note al riguardo: 28 aprile 2017 e 11, 23, 29 maggio 2018.
Ai fini della tassazione agevolata, l’Agenzia delle Entrate ribadisce la necessaria variabilità del premio che non deve essere intesa come graduale erogazione delle somme, ma come un elemento futuro e incerto legato all’erogazione del premio e condizionato dal raggiungimento dell’obiettivo.
Inoltre, i criteri devono essere definiti con “ragionevole anticipo” rispetto a una produttività che non si è ancora realizzata.
Rispettate queste condizioni, il premio risulterà agevolabile nella sua totalità senza alcuna rideterminazione legata alla firma del contratto aziendale.
La Risoluzione dell’AdE n. 36/E riporta a questo proposito l’esempio di un contratto aziendale sottoscritto in data 28 marzo, conforme ai requisiti previsti dalla norma, dove per lo stesso anno viene confermata la tassazione agevolata sull’intero ammontare del premio.
Tra i requisiti fondamentali si ribadisce che l’obiettivo deve essere incrementale e incerto al momento della sottoscrizione dell’accordo aziendale.
Circostanza che deve intendersi in senso assoluto e non necessariamente legata a uno specifico periodo temporale in cui si possano ritenere presumibili gli obiettivi individuati nell’accordo aziendale, sottoscritto entro una data compresa nel periodo definito congruo.
Ufficio sindacale Fiom-Cgil nazionale
Roma, 30 giugno 2020